Requisito di capacità tecnico-professionale e certificazione di processo nel rinnovo (TAR Lombardia n. 4405 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità tecnico-professionale che impone il possesso di un attestato rilasciato da organismo notificato europeo sul mantenimento dei requisiti prestazionali dei DPI ad alta visibilità è soddisfatto da una certificazione di processo, e non di prodotto né di sistema, quando l’attestazione comprovi l’adozione di procedure idonee alla verifica del mantenimento delle caratteristiche prestazionali. La stazione appaltante, nell’accettare l’attestazione, esercita un giudizio tecnico sindacabile dal giudice amministrativo solo entro i limiti della macroscopica irrazionalità, dell’incongruenza o del manifesto travisamento del dato fattuale. La scadenza della certificazione in pendenza di gara non pregiudica l’operatore economico quando il rinnovo sia stato richiesto prima della scadenza e rilasciato senza soluzione di continuità. Una lettura restrittiva del requisito collide con il favor partecipationis di cui all’art. 10 del Codice dei contratti pubblici.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata, impugna l’affidamento disposto dalla stazione appaltante in favore dell’aggiudicataria per il servizio di noleggio, lavaggio, reintegro e manutenzione di abbigliamento da lavoro. Il Disciplinare di gara, al punto 9.2, lett. c), richiedeva un attestato aggiornato rilasciato da organismo notificato europeo, relativo al sistema di controllo del mantenimento dei requisiti prestazionali dei DPI ad alta visibilità secondo la norma UNI EN 20471:2017.
La stazione appaltante ha chiesto all’aggiudicataria di comprovare il requisito. Questa ha prodotto un attestato rilasciato dall’ente certificatore, con scadenza nel gennaio 2026, accompagnato dalla nota del direttore della certificazione attestante il rinnovo in corso su domanda presentata il 23.1.2026; il nuovo attestato è stato trasmesso il 17 marzo 2026, con scadenza il 29 gennaio 2027. Seguita la comunicazione di affidamento ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, in subordine il risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla stazione appaltante. L’ordine istruttorio disposto con decreto n. 562 del 2026 non introduce un’accertamento negativo sulla conformità tecnica dell’attestato, ma si colloca entro la doglianza sulla rispondenza dell’attestazione al requisito della legge di gara. Il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco: verte sull’accettazione del giudizio tecnico della stazione appaltante, nei limiti della macroscopica irrazionalità o del manifesto travisamento dei fatti.
Nel merito, la Corte chiarisce la natura della certificazione richiesta. La lex specialis esige che i processi di autocontrollo successivi ai cicli di lavaggio garantiscano la conformità dei DPI agli standard prestazionali della norma tecnica. Non impone invece che l’operatore disponga di un’articolazione aziendale certificata e deputata ai controlli. L’attestazione prodotta, rilasciata da organismo notificato europeo e riferita al processo di verifica effettuato sistematicamente dopo ogni ciclo di lavaggio, risponde in astratto alla prescrizione, con richiamo a TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 2410 del 2023.
Quanto al profilo concreto, i quattro rapporti di prova acquisiti riguardano campioni di materiale fluorescente e retroriflettente e attestano la correttezza dei risultati strumentali. La Corte qualifica l’attestazione come certificazione di processo, rilasciata sull’accertamento del mantenimento dei requisiti fotometrici, colorimetrici e delle aree minime. Ne esclude la macroscopica incongruenza e osserva che la diversa lettura proposta dalla ricorrente contrasterebbe con il principio di massima partecipazione.
Sul piano temporale, il Collegio richiama il principio per cui la scadenza della certificazione durante la gara è evento naturale e non può nuocere all’impresa quando il rinnovo sia provato senza soluzione di continuità (Cons. Stato, Sez. III, n. 2022 del 2017; Cons. Stato, Sez. III, n. 9020 del 2022). Nel caso concreto la prima certificazione era valida alla presentazione delle offerte, la domanda di rinnovo è stata presentata in anticipo e il nuovo attestato è intervenuto prima dell’aggiudicazione, confermando la permanenza dei requisiti.
Il motivo è quindi infondato e la domanda annullatoria è rigettata. La legittimità dell’affidamento comporta la reiezione della domanda risarcitoria subordinata. Le spese sono compensate per metà e liquidate per il resto in favore delle resistenti.
Nota della Redazione
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