Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3390 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la ritualità del ricorso e la persistenza dell’obbligo di conformarsi al giudicato, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, nominato fin d’ora con facoltà di delega. Il compenso del commissario è posto a carico dell’ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica nei termini di legge. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente. La procedura presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato assistito da sé medesimo, agiva per l’ottemperanza della sentenza n. 2181/2022 del Tribunale di Siracusa, con la quale il Comune di Augusta era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario per la quota spettante ai suoi assistiti. Il ricorrente deduceva di aver diritto a 32/34 dell’importo, avendo assistito 32 dei 34 proprietari costituiti.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e formatosi il giudicato, il ricorrente chiedeva la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza dell’ente. Il Comune di Augusta non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rilevava che, alla camera di consiglio del 12 marzo 2024, era stata disposta la regolarizzazione della documentazione, mancando l’attestazione di conformità e la prova della notifica della sentenza in forma esecutiva. All’udienza del 16 aprile 2024, rilevato che il ricorso era stato notificato solo al Comune e non anche ad Ausonia s.r.l., pure destinataria della pronuncia, il Collegio ordinava con ordinanza n. 2253/2024 l’integrazione del contraddittorio. Alla camera di consiglio del 23 luglio 2024 la causa veniva posta nuovamente in decisione.
Il Tribunale accertava l’avvenuta integrazione del contraddittorio e la regolarizzazione della documentazione. Rilevava che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 14 dicembre 2022 e che aveva acquisito l’autorità del giudicato, come attestato dagli atti versati in giudizio. La procedura risultava pertanto ritualmente incardinata.
Il Collegio verificava inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Non risultando dall’istruttoria alcun adempimento da parte dell’amministrazione, né motivi giustificativi dell’inadempienza, il Collegio affermava la persistenza dell’obbligo di ottemperanza e fissava il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione. Per il caso di inutile decorso nominava commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Siracusa, o funzionario delegato, con ulteriore termine di sessanta giorni dall’insediamento su istanza della parte interessata.
Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell’art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, veniva posto a carico dell’ente intimato, con liquidazione mediante separato decreto previa nota specifica delle spese. Le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguivano la soccombenza dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.