Museruola ai cani di grossa taglia: il precetto indeterminato è illegittimo (TAR Lombardia n. 4406 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per difetto di determinatezza del precetto, l’ordinanza sindacale che impone la museruola ai cani di “grossa taglia” e a quelli di “indole mordace“, appartenenti alle razze indicate come pericolose dalla normativa vigente, perché tale nozione è largamente indeterminata e rimette agli agenti accertatori una selezione discrezionale e potenzialmente arbitraria. È parimenti illegittima, per eccesso di potere, la medesima prescrizione nella parte in cui impone l’uso continuativo della museruola, ponendosi in contrasto con la ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013, che impone ai conduttori solo di portare con sé il dispositivo e non di applicarlo in assenza di necessità. Non viola invece il principio di proporzionalità il divieto di accesso ai cani limitato a quattro parchi giochi, misura territorialmente circoscritta e adeguatamente motivata da esigenze di igiene e sicurezza, a fronte della disponibilità di numerose altre aree verdi.
Il Fatto
Un’associazione nazionale di protezione ambientale e animale ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco di un Comune lombardo ha vietato l’accesso ai cani in quattro aree verdi attrezzate a parco giochi e ha imposto la museruola ai cani di grossa taglia o di indole mordace, appartenenti alle razze indicate come pericolose dalla normativa vigente. Il provvedimento era stato adottato per fronteggiare il degrado e i disagi segnalati dai cittadini in quelle aree, spesso insudiciate dalle deiezioni canine, e per scongiurare la possibile diffusione di malattie.
La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, difetto di motivazione e indeterminatezza del precetto, contestando in particolare l’obbligo generalizzato di museruola. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di legittimazione dell’associazione e insistendo per il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta per insussistenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce in via preliminare la legittimazione ad agire dell’associazione, richiamando una recente decisione del TAR Sardegna, sez. I, 10 settembre 2024, n. 613, secondo cui l’ente può insorgere avverso atti in astratto contrastanti con il benessere degli animali, incidendo l’eventuale lesione concreta solo sull’infondatezza del ricorso. A ciò si aggiunge il riconoscimento ministeriale ai sensi della legge n. 349/1986 e lo scopo statutario di promozione dei diritti degli animali.
Nel merito, il divieto di accesso ai cani nelle quattro aree verdi non è illegittimo. Prescindendo dalla verifica dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 7-bis del t.u. n. 267 del 2000, la misura non impone un divieto generalizzato, ma riguarda solo quattro parchi giochi, a fronte di altre cinque aree attrezzate, venti parchi pubblici e due terzi del territorio comunale costituiti da aree agricole e boschi. Il bilanciamento tra l’esigenza dei bambini di disporre di luoghi igienicamente idonei e quella dei conduttori di accedere a spazi adeguati risulta correttamente effettuato, con il minor sacrificio possibile.
Il Collegio ritiene pertanto inconferente la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, relativa a divieti assoluti estesi a tutti i parchi del territorio comunale, e rigetta il primo e il terzo motivo anche sotto il profilo del difetto di motivazione, risultando la misura adeguatamente motivata in relazione agli scopi di tutela del decoro e dell’igiene pubblica.
È invece fondato il secondo motivo. La nozione di cani di “grossa taglia” e di “indole mordace” è largamente indeterminata, con la conseguenza che l’applicazione del precetto resta affidata alla discrezionalità degli agenti operanti, chiamati a una selezione potenzialmente arbitraria tra i cani condotti nel verde pubblico.
È altresì fondato il quarto motivo. L’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013, prorogata sino al settembre 2025, impone ai conduttori solo di portare con sé la museruola, non di applicarla per tutto il tempo in cui l’animale circola sul suolo pubblico. La prescrizione comunale aggiunge una restrizione non giustificata, con evidente eccesso di potere, come già affermato dalla giurisprudenza in casi analoghi (TAR Puglia – Lecce, sentenza n. 943 del 2021), secondo cui l’imposizione incondizionata dell’obbligo di museruola non trova razionale giustificazione nelle evidenze scientifiche. Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento del provvedimento in parte qua, compensazione delle spese e liquidazione del compenso al difensore della ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Nota della Redazione
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