Annullamento perimetro provvisorio Parco di Portofino per sviamento del potere tecnico (TAR Liguria n. 372 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delimitazione provvisoria dei parchi nazionali, disposta ai sensi dell’art. 34, comma 3, legge n. 394/1991, esprime una discrezionalità tecnico-scientifica fondata sugli elementi conoscitivi disponibili, segnatamente quelli forniti dagli organi tecnici statali. Il Ministero non può ridurre la perimetrazione già adottata in accoglimento di un’intesa amministrativa sulla delimitazione definitiva, poiché in tal modo esercita un potere con causa diversa e incorre in sviamento di potere. L’annullamento d’ufficio del precedente decreto di perimetrazione provvisoria richiede la contestuale indicazione di vizi di legittimità dell’atto ritirato ovvero di un interesse pubblico concreto, non ravvisabile nell’adeguamento a istanze politico-amministrative degli enti territoriali. È illegittimo, in via derivata, il decreto di composizione del comitato di gestione provvisoria che rifletta la perimetrazione illegittimamente ridotta.
Il Fatto
Due associazioni ambientaliste, munite dei requisiti di cui all’art. 13 legge n. 349/1986, impugnavano il D.M. n. 331 del 10.10.2023, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva rideterminato la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino e le misure di salvaguardia, annullando e sostituendo i precedenti D.M. n. 332/2021 e n. 434/2021.
La vicenda traeva origine da un contenzioso definito dal TAR Lazio con sentenza n. 7694 del 28.6.2021, che aveva ordinato al Ministero di provvedere alla delimitazione provvisoria. La perimetrazione adottata nel 2021, di 5.363 ettari e comprendente undici comuni, su proposta tecnica di ISPRA, era stata impugnata dalla Regione Liguria e da nove comuni; i ricorsi erano stati accolti dal TAR Liguria e le sentenze annullate dal Consiglio di Stato con rinvio per difetto di contraddittorio. Il nuovo decreto riduceva l’area a 1.512,85 ettari, recependo la proposta regionale relativa alla perimetrazione definitiva. Le associazioni deducevano violazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, dell’art. 34, comma 3, legge n. 394/1991, del principio del contrarius actus, incompetenza e sviamento. Con motivi aggiunti impugnavano il D.M. 6.11.2023 di costituzione del nuovo comitato di gestione provvisoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il procedimento di istituzione dei parchi come bifasico. La prima fase, provvisoria, è connotata da discrezionalità tecnico-specialistica: individua l’area di potenziale pregio ambientale alla sola stregua di canoni scientifici, con adozione delle misure di salvaguardia, sentiti regioni ed enti locali. La seconda fase, definitiva, esprime invece discrezionalità amministrativa e si conclude con l’intesa tra Ministero e Regione ai sensi degli artt. 2, comma 7, e 8, comma 1, legge n. 394/1991.
Da tale distinzione deriva che la fase preliminare può cautelativamente individuare un’area più vasta di quella definitiva. Tuttavia, nel caso concreto il Ministero ha superato le valutazioni di ISPRA del luglio 2021, poste a base della precedente perimetrazione, senza alcun elemento istruttorio tecnico-scientifico di segno contrario. La riduzione è avvenuta esclusivamente in virtù dell’intesa amministrativa sulla delimitazione definitiva.
Il collegio ravvisa pertanto lo sviamento di potere: i poteri di delimitazione provvisoria e definitiva sottendono una distinta causa del potere, tecnico-scientifica nel primo caso, di opportunità amministrativa nel secondo. Le note regionali richiamate nel preambolo concernevano dichiaratamente la perimetrazione definitiva e non potevano influire su quella provvisoria.
Quanto al primo motivo, il decreto impugnato ha annullato e sostituito d’ufficio il D.M. n. 332/2021, allora pienamente valido ed efficace, senza indicare vizi di legittimità originaria o sopravvenuta né valide ragioni di interesse pubblico, in violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990. Non rilevano le precedenti sentenze di annullamento del TAR Liguria: non sono citate nel provvedimento, erano già state annullate con rinvio dal Consiglio di Stato e riguardavano vizi meramente formali e procedimentali, inidonei a vincolare la riedizione del potere nel merito.
Il ricorso è accolto nei motivi primo, secondo e quarto, assorbiti gli altri. Dalla illegittimità del D.M. n. 331/2023 discende, in via derivata, quella del D.M. 6.11.2023 di composizione del comitato di gestione provvisoria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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