Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del Commissario ad acta (TAR Toscana n. 1984 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché l’amministrazione non provi la materiale corresponsione di quanto dovuto in forza del giudicato. La mancata corresponsione al difensore delle spese di lite non integra ostacolo all’esecuzione: in virtù del provvedimento di distrazione delle spese, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti e il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. La notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 non impediscono la corresponsione. Accertato l’obbligo dell’amministrazione, il giudice assegna un termine per l’esecuzione e nomina il Commissario ad acta per il caso di inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, la sentenza n. 504/2024 del 20.06.2024, con cui è stato accertato il suo diritto a fruire della Carta docente per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva e non è stata impugnata, passando in giudicato come attestato dalle certificazioni di cancelleria. Poiché l’amministrazione non ha dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative e la nomina del Commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con comparsa di forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto il presupposto dell’ottemperanza: l’esistenza di un giudicato esecutivo e la sua mancata attuazione. Nel caso concreto non è stata dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. L’amministrazione non ha offerto alcuna prova dell’avvenuta erogazione della Carta docente.

Il TAR ha poi affrontato la questione delle spese di lite e della loro distrazione in favore dei difensori. La mancata corresponsione al difensore non assume rilievo ostativo. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale — T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 5192 del 2022; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, n. 2491 del 2021; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 79 del 2020 — il Collegio ha ribadito che il provvedimento di distrazione instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente vittorioso e procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa.

Il Collegio ha escluso anche l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione. Il titolo esecutivo risulta notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza. Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di inutile decorso, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con termine di ulteriori 60 giorni, potendo questi valersi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e attribuite ai procuratori antistatari, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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