Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 838 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo giudiziale esecutivo non ottemperato e del decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato. La mera costituzione formale dell’amministrazione, senza contestazione della spettanza e dell’azionabilità della pretesa, non integra una ragione ostativa all’accoglimento. Il termine assegnato per l’adempimento decorre dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inerzia è nominato commissario ad acta il dirigente competente, con poteri di variazione di bilancio e stipulazione di mutui, che assume le funzioni solo se investito dal creditore. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese, distratte ai difensori antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 321/2024 depositata il 04.01.2025, aveva accolto la domanda del ricorrente, accertando il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati in domanda, per l’importo di euro 500,00 annui, e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente, con gli importi riconosciuti, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e divenuta cosa giudicata come da attestazione della Cancelleria, non è stata eseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su quel provvedimento. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale del 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che, dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è dunque integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’assenza di contestazione sostanziale consolida il diritto accertato nel giudicato.

Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna il termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Questi assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione. Provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese, l’inadempimento non era contestato al momento della presentazione del ricorso. L’amministrazione va quindi condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., nell’importo liquidato in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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