Cessazione atipica della materia per ammissione con riserva e frequenza proficua (TAR Toscana n. 474 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proficua frequenza del corso di laurea e il positivo superamento degli esami, conseguiti a seguito di ammissione con riserva disposta in sede cautelare, integrano una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere in forma atipica. Il principio si desume dalla ratio dell’art. 4, comma 2-bis, d.L. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005, pur non applicabile direttamente alle procedure selettive per l’ammissione ai corsi di laurea. Il soddisfacimento dell’interesse sostanziale del candidato e la conservazione degli atti giuridici utilmente prodotti rendono improcedibile la pretesa originariamente azionata. Il venir meno dell’interesse alla decisione non richiede una pronuncia nel merito sui motivi di ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese dell’Università di Siena, per l’anno accademico 2022/2023. Collocato al diciottesimo posto nella graduatoria degli studenti extracomunitari, era stato successivamente retrocesso al ventunesimo a seguito della rettifica disposta dall’Ateneo, che aveva reinserito tre candidati inizialmente esclusi perché non avevano dichiarato nella domanda la residenza fuori dall’Unione Europea.

Con un’unica censura il ricorrente contestava la legittimità della rettifica, sostenendo che i tre studenti non avrebbero dovuto essere ammessi per violazione dell’onere dichiarativo previsto dall’art. 6 del bando. L’Università eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati e, in subordine, chiedeva l’integrazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in forma atipica, accogliendo l’eccezione dell’Amministrazione. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato espressamente nel testo e riferito alle Cons. Stato, Sez. VII, sentenze n. 11646/2022 e n. 9246/2022.

Il giudice amministrativo riconosce che l’art. 4, comma 2-bis, d.L. n. 115/2005 non si applica direttamente alle procedure selettive per l’ammissione ai corsi di laurea. Da tale disposizione, tuttavia, si desume una ratio estensibile: evitare che il superamento delle prove, e il conseguente consolidamento del percorso formativo, venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento di ammissione.

Nel caso concreto il ricorrente, ammesso con riserva in forza di un provvedimento di natura cautelare, ha superato dodici esami e ha pianificato ulteriori sessioni. Lo stato matricolare depositato in giudizio comprova la realizzazione dell’esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale e, dunque, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale. Tali effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure in caso di reiezione dei motivi.

Il Collegio valorizza inoltre il principio di conservazione degli atti giuridici, con riferimento agli attestati e alle certificazioni di superamento degli esami, e l’interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità. Non sono emersi ostacoli organizzativi al prosieguo del percorso universitario, e la stessa Amministrazione ha riconosciuto l’intervenuto superamento del provvedimento di esclusione.

La declaratoria di cessazione prescinde dall’esame del merito della censura sulla rettifica della graduatoria. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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