Sanzione per inottemperanza non applicabile all’ordine di ripristino (C.G.A.R.S. n. 350 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppone la constatazione dell’inottemperanza a un ordine di demolizione di un intervento edilizio eseguito in carenza o in totale difformità dal permesso di costruire. Essa non è applicabile all’inosservanza di un ordine di ripristino dello stato dei luoghi, né a opere di sbancamento, movimento terra o rimozione di massi finalizzate all’apertura di un varco di accesso al fondo. Trattandosi di sanzione amministrativa, opera il principio di stretta tipicità, che impedisce l’applicazione analogica della disposizione. È inammissibile, per violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a., la censura proposta per la prima volta in appello.

Il Fatto

I proprietari di un fondo agricolo impugnavano davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, irrogando una sanzione pecuniaria di euro 3.000. Il TAR, con sentenza n. 3569 del 2023, respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti alle spese.

Gli appellanti deducevano di non aver commesso l’abuso, ascrivibile a terzi, e che i lavori eseguiti consistevano in interventi di edilizia libera su terreno agricolo. Contestavano inoltre che il provvedimento di inottemperanza richiamasse una sanzione prevista per fattispecie diverse. Il Comune eccepiva l’inammissibilità di una domanda nuova formulata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente inammissibile la censura, articolata per la prima volta in appello, secondo cui la rimessione in pristino sarebbe oggettivamente impossibile perché i lavori contestati consistono proprio nel ripristino dello stato del fondo. Nel ricorso di primo grado i ricorrenti avevano sostenuto l’inesistenza dei fatti contestati e la non riconducibilità degli stessi alla loro attività: la nuova prospettazione esorbita dal thema decidendum e viola l’art. 104, comma 1, c.p.a..

Nel merito, il C.G.A.R.S. rileva che i lavori di movimento terra erano stati eseguiti in area sottoposta a vincolo di risanamento idrogeologico. Gli appellanti avrebbero dovuto richiedere apposita autorizzazione e i necessari N.O., non potendosi qualificare gli interventi come edilizia libera.

Il Collegio precisa tuttavia che la qualificazione dei lavori e la necessità del titolo abilitativo appartengono a un altro giudizio, avente a oggetto l’ordine di ripristino. La controversia riguarda il provvedimento di accertamento di inottemperanza, atto successivo e dipendente. Poiché il ricorso avverso l’ordinanza di ripristino è stato respinto con sentenza passata in cosa giudicata — essendo il relativo appello dichiarato inammissibile con separata sentenza in pari data — non è configurabile un vizio derivato.

È invece accolto il motivo sull’illegittima applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. La norma sanziona la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di un intervento edilizio, non l’inosservanza di un ordine di ripristino. L’amministrazione ha applicato la sanzione in via dichiaratamente analogica: ma la sanzione amministrativa pecuniaria è soggetta al principio di stretta tipicità. La disposizione richiede un intervento consistente nella realizzazione di un organismo edilizio, non opere di sbancamento o movimento terra.

L’appello è quindi parzialmente accolto e la sanzione di euro 3.000 è annullata. Le spese del doppio grado sono compensate per metà e liquidate, per la residua frazione, a carico dell’amministrazione in euro 2.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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