Spese di lite ridotte per serialità del contenzioso e minimi tariffari (Cons. Stato n. 4462 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la statuizione sulle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso è espressione di potere discrezionale, ma incontra il limite delle soglie minime dei valori tabellari e il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso, pur non costituendo ipotesi derogatoria della soccombenza, può essere valorizzata come indice di minor impegno difensivo ai fini della riduzione del compenso entro i parametri. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, secondo il principio di proporzionalità all’importanza dell’opera.

Il Fatto

L’appellante aveva proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuirle il beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00 oltre accessori.

Il primo giudice aveva accolto il ricorso per ottemperanza, assegnando all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nominando, in caso di inadempimento, un commissario ad acta. Quanto alle spese, il TAR aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’appellante censura tale statuizione, deducendo che la liquidazione è inferiore ai parametri tariffari minimi, e chiede la riforma in misura pari a euro 1.189,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., precedenti della Sezione resi su casi analoghi e affronta la questione della liquidazione delle spese nel contenzioso seriale.

Il punto di partenza è il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se si discosta dalla regola della soccombenza. La quantificazione resta espressione di discrezionalità, ma non può scendere al di sotto delle soglie tabellari né tradursi in attribuzioni simboliche.

Il Collegio valorizza il parere della Sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55 del 2014. Quel parere chiarisce che le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa consentita dall’assenza di soglie numeriche minime e a limitare la discrezionalità del giudice, individuando riduzioni percentuali non superabili rispetto al valore parametrico di base.

Su questa base, la liquidazione del primo giudice risulta non corretta perché inferiore ai valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Il Collegio esclude però che la motivazione del TAR sia apodittica, trattandosi di contenzioso oggettivamente privo di complessità e seriale.

La serialità non è ipotesi derogatoria della soccombenza, ma può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, quale indice di minor impegno difensivo, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014. Il ricorso di primo grado non presenta particolare complessità ed è connotato da elevata serialità. L’appello è quindi accolto nei limiti indicati e le spese del primo grado sono determinate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate per il solo parziale accoglimento della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *