Cessazione materia del contendere per assegnazione temporanea ex art. 42-bis (TAR Lazio n. 5230 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando l’Amministrazione, dopo l’instaurazione del giudizio, annulla l’atto impugnato e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa pienamente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, come nel caso dell’accoglimento di un’istanza di assegnazione temporanea presentata ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. In tale evenienza, la soccombenza virtuale della parte resistente, avuto riguardo all’intervenuto adeguamento alla pretesa solo dopo l’avvio del processo e all’esito della fase cautelare, giustifica la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il giudice non deve pertanto pronunciarsi nel merito delle censure dedotte, essendo venuto meno l’interesse alla decisione.

Il Fatto

La ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugnava la determina del 5 giugno 2025 con cui l’Amministrazione aveva respinto la sua richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. A sostegno del ricorso, la parte deduceva la necessità di essere assegnata presso una sede vicina alla residenza familiare.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere. Con successiva ordinanza, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta. A fronte della lamentata mancata esecuzione della misura, la ricorrente presentava istanza ex art. 59 c.p.a. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva a riesaminare la posizione della ricorrente, annullando l’atto impugnato e disponendo l’assegnazione temporanea presso la stazione di Ruvo di Puglia, per la durata di tre anni, in area territoriale ricompresa nella sede di Bari o zone limitrofe, ove si trova la residenza familiare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ravvisato le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento del 30 settembre 2025, depositato in atti dall’Amministrazione, recava l’espresso annullamento dell’originario atto di diniego e la contestuale assegnazione temporanea della ricorrente ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, con ciò soddisfacendo integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.

La decisione si fonda sulla constatazione che l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente era stato pienamente realizzato dall’Amministrazione in via successiva all’instaurazione del giudizio. Il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di ricorso. In merito alle spese di lite, seguendo il principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, in considerazione del fatto che il soddisfacimento della pretesa era avvenuto solo dopo l’avvio del processo e all’esito della fase cautelare, con distrazione in favore del difensore della ricorrente in quanto dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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