Il vincolo di inedificabilità costiera non ammette deroga per saturazione urbanistica (TAR Sicilia n. 2943 del 02.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta stabilito dall’art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976 entro i 150 metri dalla battigia opera direttamente e immediatamente nei confronti dei privati sin dall’entrata in vigore della legge regionale e prevale sulla pianificazione locale. Il regime derogatorio dell’art. 18 l.r. n. 78/1976 riguarda esclusivamente le zone A e B già qualificate o perimetrate come tali prima del 31 dicembre 1976. La saturazione urbanistica di fatto e la presenza di opere di urbanizzazione non integrano alcuna deroga al vincolo, restando recessivi gli interessi contrapposti rispetto alla tutela del paesaggio. Ne consegue che le costruzioni realizzate in fascia costiera sono insuscettibili tanto di condono edilizio quanto di sanatoria ordinaria. L’ordinanza di demolizione che presuppone il diniego di sanatoria è atto vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

I ricorrenti avevano acquistato nel 1985 un immobile per civile abitazione, già interessato da domanda di sanatoria presentata nello stesso anno ai sensi della legge n. 47/1985. L’area risultava classificata, nello strumento urbanistico comunale approvato nel 1972, in zona omogenea “C4” della fascia costiera.

Dopo circa trent’anni il Comune riprendeva il procedimento e, con nota del 2017, rilevava che il fabbricato ricadeva nella fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia. Seguiva il preavviso di rigetto del settembre 2019 e, nel gennaio 2020, il diniego di condono. Poco dopo l’Amministrazione adottava l’ordinanza di demolizione. I proprietari impugnavano entrambi gli atti davanti al TAR, deducendo l’applicabilità del regime derogatorio dell’art. 18 e l’esaurimento della funzione del vincolo per saturazione dell’area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di ius postulandi del difensore comunale, sollevata dai ricorrenti in ragione dell’iscrizione all’elenco speciale di un diverso ente e dell’assenza di un rapporto di lavoro dipendente con il Comune. Il Tribunale non decide sull’eccezione e precisa di prescindere radicalmente dalle difese e dalle eccezioni dell’Amministrazione, decidendo solo sulla base degli atti dei ricorrenti. La scelta è argomentata richiamando Cass. civ., sez. VI, n. 1051 del 2021: l’eventuale vizio del patrocinio non ha inciso sull’esito.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal C.G.A.R.S. n. 348 del 2024 sull’art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991, il Tribunale non dispone la sospensione impropria del giudizio, richiamando il contrasto tra Corte cost. n. 218 del 2021, Cass. civ., sez. trib., n. 6121 del 2024 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2024, e scegliendo l’indirizzo che esclude una facoltà discrezionale di sospensione fuori dai casi tassativi. Nel merito ritiene la questione non fondata, aderendo all’interpretazione consolidata del C.G.A.R.S.: l’art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991 ha natura interpretativa e opera ex tunc; il vincolo costiero è applicabile ai privati sin dal 1976.

Il primo motivo, fondato sull’art. 18 l.r. n. 78/1976, è respinto: il regime delle eccezioni concerne solo le zone A e B già pianificate al 1976. I ricorrenti non hanno offerto prova di tale qualificazione, avendo anzi indicato la classificazione in zona “C4”. Il vincolo, si legge, “fotografa” le eccezioni esistenti e prevale sulle difformi scelte pianificatorie locali.

Il secondo motivo, incentrato sulla saturazione urbanistica, è parimenti infondato. Il dato letterale dell’art. 15 non ammette deroghe: entro la fascia sono consentite solo opere destinate alla fruizione del mare e la ristrutturazione senza aumento di volumi. L’urbanizzazione di fatto è estranea alla problematica, prevalendo la tutela del paesaggio ex art. 9 Cost., richiamato con Cons. Stato n. 7839 del 2019 e Corte cost. nn. 218 e 246 del 2017. L’omessa sospensione del procedimento nel periodo emergenziale non ha prodotto alcun vulnus dimostrato, né ha leso il diritto di difesa. Il difetto di comunicazione di avvio è irrilevante, trattandosi di potere vincolato, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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