Cessata la materia del contendere per attivazione tardiva dell’assistenza specialistica (TAR Campania n. 3552 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere pronunciata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. L’attivazione del servizio richiesto, benché intervenuta solo dopo la tutela cautelare e in epoca successiva alla presentazione dell’istanza, integra il soddisfacimento dell’interesse sostanziale. La declaratoria non esime il giudice dal regolare le spese, che vanno poste a carico dell’amministrazione rimasta inerte secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

Una ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore con handicap ex art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, aveva presentato al Comune, in data 18 febbraio 2026, istanza di nomina di un assistente alla comunicazione per 12 ore settimanali, in conformità alla diagnosi funzionale redatta dall’ASL competente l’11 febbraio 2026.

Formatosi il silenzio dell’ente locale, la ricorrente ha adito il TAR per l’accertamento dell’inadempimento e per ottenere l’assistenza specialistica prescritta. Nel corso del giudizio il servizio è stato attivato dall’Amministrazione scolastica a partire dal 13 aprile 2026. La ricorrente, preso atto dell’attivazione, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la regola generale secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa il bene della vita richiesto, così da rendere oggettivamente superata la lite. La verifica non attiene alla ritualità dell’azione, ma all’utilità concreta della pronuncia.

Nel caso di specie, la nota depositata dall’Amministrazione scolastica il 7 maggio 2026 documenta l’attivazione del servizio in favore del minore. La ricorrente, nella memoria del 13 maggio 2026, conferma l’avvenuta attivazione, precisando che l’operatrice si è recata effettivamente presso il plesso scolastico solo dal 27 aprile 2026. Il differimento non incide sulla conclusione: l’interesse sostanziale risulta soddisfatto.

Il Collegio fonda la propria conclusione sul consolidato orientamento amministrativo, richiamando TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 608 del 19.09.2025, che a sua volta richiama TAR Molise, Sez. I, n. 399 del 20.09.2024. Da tali precedenti si ricava che la declaratoria opera quando l’amministrazione abbia reso la prestazione dovuta, anche a seguito di sollecitazione giurisdizionale.

Quanto alle spese di lite, il Collegio le pone a carico del Comune resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, e compensandole per il resto con le altre parti. Il Tribunale dispone altresì l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), Reg. UE 2016/679, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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