Rinnovo permesso di soggiorno per studio: solo esami, non TOLC né lavoro (TAR Lombardia n. 1243 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è costituito unicamente dal superamento delle verifiche di profitto richieste dall’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, in attuazione dell’art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998. Non assume rilievo, a tal fine, lo svolgimento di attività lavorativa, che non integra il presupposto di legge né impone all’Amministrazione una valutazione sul favor conversionis in assenza di apposita istanza di conversione del titolo. Il TOLC non costituisce verifica di profitto, trattandosi di mero test d’ingresso volto a misurare le conoscenze iniziali dello studente e non la preparazione acquisita al termine di un insegnamento. È pertanto legittimo il diniego fondato sul mancato superamento del numero minimo di esami. La controversia sul decreto di espulsione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 150/2011.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Questore di Brescia ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, unitamente al conseguente decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il diniego si fondava sull’assenza dei requisiti dell’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999: il ricorrente non aveva dimostrato di aver superato, nel primo anno di corso, una verifica di profitto.

Il ricorrente ha contestato il provvedimento deducendo eccesso di potere per difetto di presupposti e carenza di istruttoria. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe considerato le ragioni oggettive del ritardo nel percorso di studi, l’avvenuto superamento del TOLC e l’instaurazione di un rapporto di lavoro, da cui avrebbe dovuto derivare una valutazione in chiave di conversione del titolo di soggiorno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto la censura sul diniego, muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 rinvia al regolamento di attuazione e, in particolare, all’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, che condiziona il rinnovo al superamento di una verifica di profitto nel primo anno e di almeno due negli anni successivi. Da tale disciplina i giudici hanno tratto la conseguenza che il presupposto del rinnovo è rappresentato unicamente dal superamento delle verifiche, senza che assumano rilievo altri eventi, come lo svolgimento di attività lavorativa.

Quanto al TOLC, il Tribunale ha escluso che possa qualificarsi come verifica di profitto. Si tratta di un mero test d’ingresso, elaborato dal consorzio CISIA e adottato da numerose università, destinato a verificare le conoscenze iniziali già possedute dallo studente per l’accesso ai corsi di laurea. L’esame di profitto, viceversa, misura la preparazione acquisita al termine di un insegnamento: solo il suo superamento, nell’ottica del legislatore, giustifica la permanenza dello straniero nel territorio, perché dimostra l’impegno profuso ai fini dell’integrazione sociale.

Nel caso concreto il ricorrente non ha documentato il superamento del numero minimo di esami richiesti, non essendo sufficiente la partecipazione alla sessione del TOLC. Il Collegio ha inoltre rilevato che, pur a fronte dell’allegazione di contratti di lavoro a tempo determinato, non risulta formulata alcuna istanza di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro, suscettibile di valutazione da parte dell’Amministrazione. Il diniego è pertanto legittimo per difetto dei requisiti di legge.

Il ricorso è invece inammissibile, per difetto di giurisdizione, nella parte relativa al decreto di espulsione. Il Tribunale ha applicato l’art. 18 d.lgs. n. 150/2011 e l’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm., radicando la controversia davanti al giudice ordinario. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *