Cessazione materia del contendere per conseguimento del bene della vita in concorso (TAR Lazio n. 15896 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo presuppone il conseguimento, in via amministrativa, del bene della vita oggetto della domanda e la mancanza di contestazioni sul punto da parte dell’amministrazione resistente. Quando il ricorrente ottenga l’utilità sostanziale richiesta mediante la riedizione dell’atto impugnato, l’interesse alla decisione di merito viene meno e il giudizio si chiude con declaratoria di cessazione. La verifica del giudice investe l’effettività del risultato conseguito e la composizione degli interessi delle parti. La definizione del giudizio in rito non preclude la regolazione delle spese, che il collegio può compensare in ragione dell’esito complessivo della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato al concorso per 20 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia del 27 dicembre 2018. Ammesso alla prova orale, non l’aveva superata ed era stato escluso dalla selezione.

Con il ricorso introduttivo impugnava il decreto ministeriale del 29 maggio 2023, con cui l’amministrazione, dando esecuzione a una serie di sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato gli atti della selezione «nei limiti di interesse degli appellanti», aveva disposto la ripetizione della prova orale nei soli confronti dei cinque candidati ricorrenti in appello. Il ricorrente chiedeva l’annullamento di quegli atti e l’accertamento del proprio diritto alla rinnovazione della prova orale, unitamente a tutti gli ammessi.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, il Ministero dell’Interno ha ampliato il numero dei posti messi a concorso. Il ricorrente ha così ripetuto la prova orale con esito favorevole, è stato ammesso al corso di formazione e, superatolo, ha ottenuto la qualifica di commissario.

Il difensore ha depositato memoria il 3 agosto 2026, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il collegio ha verificato l’assenza di contestazioni da parte della difesa dell’amministrazione.

Il tribunale ha quindi ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita a cui aspirava. Su questa base ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di lite.

Il percorso argomentativo è essenziale: la decisione si fonda sulla satisfazione sostanziale della pretesa e sulla mancata opposizione dell’amministrazione. Il bene della vita è individuato nella qualifica di commissario, raggiunta attraverso la riedizione della prova e la frequenza del corso di formazione, e non nella sola ripetizione della prova orale. La pronuncia resta sul piano processuale e non affronta nel merito la questione dell’efficacia ultra partes delle sentenze del Consiglio di Stato, che il ricorrente aveva posto a fondamento della domanda di rinnovazione estesa a tutti gli ammessi.

Il dispositivo dichiara la cessazione e compensa le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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