Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel pubblico impiego (TAR Lazio n. 15895 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente determina il difetto di interesse alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il principio dispositivo attribuisce rilievo decisivo all’univoco comportamento della parte, che manifesti la volontà di non coltivare più la domanda per essere stato conseguito il bene della vita richiesto. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito dei motivi e non richiede l’accertamento della fondatezza delle censure. La particolarità delle questioni dedotte può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato gli atti con cui l’INPS aveva proceduto allo scorrimento di ulteriori posizioni della graduatoria del concorso per “consulente protezione sociale”, nonché gli avvisi di assegnazione delle sedi. Lamentava che l’amministrazione non avesse consentito ai vincitori che assistono un familiare con handicap grave, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, di comprovare tale condizione per ottenere l’assegnazione della sede più vicina al domicilio del congiunto. Chiedeva l’annullamento degli atti e la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, oltre all’annullamento del silenzio sull’istanza di accesso.
Con atto depositato in data 8 settembre 2026, il ricorrente ha manifestato la volontà di porre termine al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto in data 1° agosto 2024 l’assegnazione temporanea presso la Direzione regionale Sicilia, da ultimo prorogata con provvedimento del marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’atto di rinuncia alla coltivazione del ricorso, fondato sul conseguimento del bene della vita in via amministrativa. La vicenda contenziosa si è quindi chiusa sul piano processuale, senza che il Tribunale esaminasse il merito delle censure relative all’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e alla disciplina delle assegnazioni.
Il TAR ha rilevato che, a fronte dell’univoco comportamento della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria si impone in omaggio al principio dispositivo e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina appunto l’improcedibilità.
A sostegno del proprio convincimento, il Collegio richiama i precedenti del Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n. 867 e Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n. 5813, che confermano l’orientamento sulla declaratoria di improcedibilità a fronte del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti giustifichino l’integrale compensazione tra le parti. La declaratoria processuale non comporta dunque alcuna condanna alle spese. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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