Difetto di motivazione della commissione nel concorso universitario e obbligo di clare (TAR Sicilia n. 2416 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per la chiamata dei professori universitari la Commissione può rinviare per relationem ai criteri già fissati dal regolamento e dal bando, purché questi siano sufficientemente dettagliati. Il deficit di specificità dei criteri deve essere compensato da una motivazione dei giudizi individuali e collegiali idonea a ricostruire l’iter logico della comparazione. Sussiste un obbligo di clare loqui della Commissione, che deve esternare le ragioni di fatto e di scienza della scelta del candidato. Il giudizio collegiale e quello individuale non possono risolversi in formule laconiche e stereotipate, che impediscono di distinguere le valutazioni opinabili da quelle contraddittorie. Il vizio di difetto di motivazione della valutazione complessiva travolge l’intera procedura e non richiede la prova di resistenza.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura indetta da un ateneo per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore concorsuale di Chirurgia generale, insieme ad altri tre candidati tra cui il controinteressato. La Commissione, insediatasi nel giugno 2024, indicava i criteri di valutazione richiamando il bando e attribuiva al controinteressato il giudizio di «eccellente», al ricorrente e a un altro candidato quello di «buono». Con decreto rettorale di agosto 2024 gli atti venivano approvati e il controinteressato individuato quale destinatario dell’eventuale chiamata.
Il ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR, deducendo la mancata predeterminazione dei criteri e dei relativi pesi, lo svolgimento della comparazione prima della prova didattica di altro candidato, vizi istruttori, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, chiedendo inoltre l’annullamento del diniego di autotutela. Proponeva poi motivi aggiunti dopo l’ostensione dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla riproduzione pedissequa, da parte della Commissione, dei criteri già contenuti nel regolamento di ateneo e nell’art. 6 del bando. Il rinvio per relationem non è in astratto illegittimo quando gli atti regolamentari siano sufficientemente dettagliati. Il deficit di precisione deve però essere recuperato mediante giudizi individuali e collegiali capaci di ricostruire il percorso comparativo: l’aggravamento della motivazione è inversamente proporzionale alla specificità dei criteri predeterminati.
Nel caso concreto tale recupero è mancato. I giudizi sulla attività assistenziale risultano generici: al ricorrente è riconosciuta una «adeguatezza al ruolo», al controinteressato un livello ottimo, senza esternare durata, continuità, specificità e grado di responsabilità dell’attività svolta. La Commissione avrebbe dovuto qualificare le attività rispetto al macrosettore, indicare la complessità e la rilevanza della casistica individuale, chiarire i criteri di prevalenza e ponderare gli elementi nel giudizio finale.
La laconicità dei giudizi individuali, mai superiori alle due righe, non consente di integrare quelli collegiali e rivela una carenza strutturale di motivazione dell’intera procedura. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui nei concorsi universitari non è pretesa una motivazione analitica per ogni titolo, ma i giudizi sintetici devono descrivere il profilo complessivo del candidato e la sua aderenza al ruolo. Qui il giudizio non raggiunge il minimo legale e costituzionale, richiamando il precedente del TAR Lazio n. 7237/2023.
Analogo ragionamento vale per la produzione scientifica: la ponderazione dei parametri del bando, tra cui l’ordine di autore e la posizione di corresponding author, appare carente o asettica. Non soccorre la giustificazione postuma offerta dal controinteressato in memoria, poiché la motivazione deve essere tanto più puntuale quanto minori sono le differenze emergenti dai giudizi, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 5865/2017. La fondatezza di tali profili determina l’illegittimità integrale della valutazione e prescinde dalla prova di resistenza, come affermato dal TAR Sicilia n. 957/2024.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, riguardando altro candidato; il terzo è infondato, avendo l’amministrazione documentato la trasmissione delle credenziali per l’accesso alla piattaforma; il quinto è assorbito. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti e obbligo dell’amministrazione di rieditare la procedura mediante nuova Commissione.
Nota della Redazione
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