Estraneità del proprietario alla lottizzazione abusiva del conduttore (TAR Sicilia n. 2410 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario che non abbia realizzato né autorizzato gli interventi edilizi del conduttore, che li abbia tempestivamente denunciati all’Amministrazione e che non abbia la disponibilità materiale del fondo è estraneo alla contestata lottizzazione abusiva e non può essere destinatario dell’ordine di sospensione. Il permesso di costruire in sanatoria non impugnato e non revocato in autotutela si consolida e rende giuridicamente compatibili con la destinazione dell’area i fabbricati da esso contemplati, precludendo al Comune di contestarne ex post la destinazione sportiva. La mancata impugnazione dei provvedimenti di avvio del procedimento, di natura endoprocedimentale, e di un ordine di demolizione già annullato è inammissibile. La domanda risarcitoria è respinta in difetto di allegazione e prova del pregiudizio.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un terreno a destinazione agricola, parzialmente vincolato sotto il profilo paesaggistico, locato a una società sportiva con contratto che subordinava ogni opera edilizia ad autorizzazione scritta dei proprietari. Nel 2012 la conduttrice presentava una segnalazione certificata di inizio attività, assentita dai proprietari, per interventi che non comportavano nuove volumetrie.

A seguito di un sopralluogo del 2019 i proprietari denunciavano al Comune e alla Procura le opere abusive realizzate dalla conduttrice. Il Comune ingiungeva la demolizione con provvedimento n. 36 del 2022, poi annullato e sostituito da un’ordinanza che individuava nel solo legale rappresentante della società il responsabile. Successivamente, con provvedimento n. 17 del 17 aprile 2024, l’Amministrazione annullava in autotutela i precedenti atti e imputava ai proprietari la lottizzazione abusiva, ordinando la sospensione dei lavori e il divieto di disporre dei suoli. Da qui il ricorso, con domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione sulla notifica al legale rappresentante della società controinteressata, escludendone la qualità di controinteressato: il suo interesse coincide con quello dei ricorrenti, avendo egli stesso impugnato la medesima ordinanza. La questione non blocca quindi il giudizio nel merito.

Nel merito il Tribunale richiama la propria precedente sentenza n. 2160 del 10 giugno 2024, che aveva già riconosciuto l’estraneità dei proprietari e dichiarato abusivi gli interventi contemplati nell’ordinanza del 2023. Il contratto di locazione del 2011 aveva ad oggetto un terreno e opere assistite dal permesso di costruire in sanatoria n. 3012 del 7 marzo 2012, che attestava la destinazione sportiva dei corpi di fabbrica condonati. Tale titolo non è mai stato impugnato né revocato in autotutela.

Da qui la conseguenza giuridica: il Comune non può obiettare in giudizio che la destinazione dell’area sia incompatibile con la presenza di fabbricati ad uso sportivo, perché il titolo si è consolidato e dispiega definitivamente i suoi effetti. I soli fabbricati da esso contemplati devono quindi ritenersi compatibili con la destinazione dell’area.

Quanto alla segnalazione certificata di inizio attività n. 4787/2012, il Collegio rileva che i lavori previsti non contemplavano nuove volumetrie e che il Comune non è intervenuto tempestivamente. A seguito del sopralluogo del 18 ottobre 2019 i proprietari hanno immediatamente denunciato le opere abusive riscontrate per la prima volta. Manca ogni prova contraria sull’estraneità dei ricorrenti agli illeciti commessi dalla conduttrice in epoca successiva.

Il provvedimento n. 17/2024 è pertanto illegittimo nella parte in cui è stato indirizzato anche ai ricorrenti, estranei alla contestata lottizzazione, e va annullato. Sono inammissibili le impugnazioni delle comunicazioni di avvio e della loro reitera, atti di natura endoprocedimentale, e dell’ordine di demolizione n. 36/2022, già definitivamente annullato. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di allegazione e prova. Le spese sono poste per due terzi a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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