Cessazione materia del contendere e rimborso contributo spese in arbitrato assicurativo (Arbitro Assicurativo n. 765 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Assicurativo la cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente e non integra un accoglimento, totale o parziale, del ricorso. Il contributo alle spese di procedura di euro 20,00 è rimborsato dall’impresa solo in caso di accoglimento. Ne deriva che la declaratoria di cessazione non può essere condizionata al pagamento di tale contributo, né può ammettersi una cessazione condizionata. Non si applicano al procedimento arbitrale le regole del codice di rito sulla soccombenza virtuale: residuando un interesse del ricorrente solo sulle spese, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere senza pronuncia sul contributo.
Il Fatto
Il ricorrente, assicurato tramite una polizza sanitaria collettiva stipulata dal datore di lavoro, subiva il 18 dicembre 2025 un intervento chirurgico in regime di day hospital, versando euro 5.426,00. L’impresa liquidava parzialmente l’indennizzo, escludendo la voce di fattura “quota all’amministrazione” pari a euro 656,00, ritenendola genericamente descritta e riferibile a spese amministrative, non mediche, estranee alla copertura.
Il ricorrente proponeva ricorso all’Arbitro Assicurativo il 2 febbraio 2026, dopo un reclamo del 22 gennaio 2026, chiedendo la condanna dell’impresa al pagamento della somma non corrisposta. Costituitasi, la convenuta deduceva di avere nelle more liquidato euro 654,80 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente aderiva, precisando che la differenza di euro 2,00 era imposta di bollo, e chiedeva il rimborso del contributo di euro 20,00 versato per il ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva che la controversia nasce dal disaccordo sull’inquadramento di una voce di spesa e sul conseguente importo dell’indennizzo. Dopo la proposizione del ricorso l’impresa ha soddisfatto la pretesa; il ricorrente ha aderito alla cessazione, conservando interesse alla prosecuzione solo per le spese di procedura di euro 20,00. L’impresa, in controrepliche, si è dichiarata disponibile, in ottica conciliativa, al rimborso del contributo ove il Collegio ritenesse accoglibile la richiesta.
Il Collegio richiama l’art. 1, comma 1, del Decreto del 31 agosto 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, a mente del quale il ricorso ai sistemi stragiudiziali è gratuito per la clientela, salvo il versamento di un contributo alle spese di procedura di euro 20,00, rimborsato dall’impresa in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.
Il Collegio considera il consolidato orientamento secondo cui la cessazione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento e sottopongano conclusioni conformi, potendo residuare un contrasto solo sulle spese di lite, da risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., Sez. II, n. 21757 del 2021). Rispetto a tale regola il Collegio opera una distinzione.
Muovendo dalla propria giurisprudenza (Decisione AAS n. 336/2026), il Collegio afferma che la cessazione va dichiarata sia quando il rimborso del contributo sia stato offerto sia quando non lo sia stato, escludendo una cessazione condizionata. Il rimborso è normativamente previsto solo in caso di accoglimento, e la cessazione non ne costituisce una forma. Al procedimento arbitrale non si applicano le regole del codice di rito sulla soccombenza virtuale.
Ne discende l’esclusione della possibilità di condizionare la declaratoria al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente. Il Collegio dichiara pertanto cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul rimborso del contributo.
Nota della Redazione
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