Il cessionario del credito risarcitorio non è legittimato davanti all’Arbitro Assicurativo (Arbitro Assicurativo n. 748 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cessionario del credito al risarcimento del danno da sinistro stradale non è legittimato a proporre ricorso davanti all’Arbitro Assicurativo. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto 6 novembre 2024, n. 215, la nozione di clientela comprende il contraente, l’assicurato, il beneficiario, il vincolatario e il soggetto al quale la legge riconosce azione diretta verso l’impresa, non il cessionario. La pretesa di quest’ultimo trova titolo immediato non nel contratto di assicurazione, ma nell’autonomo negozio di cessione: il collegamento con il rapporto assicurativo è mediato e non diretto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto della qualità di cliente e per difetto del requisito oggettivo dell’art. 3, comma 1, del Decreto.

Il Fatto

Una società esercente attività di carrozzeria, cessionaria del credito risarcitorio di un danneggiato da sinistro stradale, adisce l’Arbitro Assicurativo lamentando l’insufficiente liquidazione offerta dal gestore del sinistro per conto dell’impresa assicuratrice. La ricorrente assume una differenza di circa euro 3.000,00, riconducibile al contestato importo della tariffa oraria e dei materiali di consumo, e conclude chiedendo la condanna al pagamento della somma richiesta o del massimo di competenza dell’Arbitro.

L’intermediario resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del ricorso perché proposto da un cessionario del credito e, ancora, l’inammissibilità per la necessità di accertamenti istruttori preclusi all’Arbitro; nel merito invoca l’applicazione della clausola di riparazione diretta e contesta il quantum. La ricorrente replica affermando di subentrare nella posizione del danneggiato consumatore e deducendo la vessatorietà della clausola.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inverte l’ordine delle prime due eccezioni e affronta subito la questione pregiudiziale di ammissibilità, perché attiene alla stessa possibilità di accesso al sistema stragiudiziale. Il quadro normativo viene ricostruito muovendo dalla rubrica del Decreto, dagli artt. 187.1 e 149 CAP e dalle disposizioni del regolamento ministeriale, per individuare il perimetro soggettivo e oggettivo della competenza arbitrale.

La conclusione è che la centralità del rapporto contrattuale di assicurazione costituisce il presupposto dell’accesso all’Arbitro. La nozione di clientela ricomprende il contraente, nonché i soggetti titolari di posizioni che si innestano direttamente sul contratto o sulla disciplina legale del rapporto assicurativo: l’assicurato, il terzo beneficiario, il vincolatario, il danneggiato munito di azione diretta ai sensi degli artt. 144 e 149 CAP.

Il cessionario resta fuori da questo perimetro. La cessione, pur validamente trasferendo il credito ai sensi dell’art. 1260 cod. civ., non determina il subingresso nell’intera posizione contrattuale del cedente: si tratta di successione a titolo particolare nel diritto di credito, non di cessione del contratto. Il titolo della pretesa è dunque il negozio traslativo, e il collegamento con la polizza è solo indiretto. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento dell’IVASS espresso negli esiti della consultazione, nonché la decisione dell’ABF, Collegio di coordinamento, n. 277 del 2025, resa in materia analoga.

Il Collegio prende atto dell’orientamento di legittimità che riconosce al cessionario la legittimazione ad agire in sede ordinaria per il risarcimento da circolazione stradale, ma ne esclude la trasposizione automatica al procedimento arbitrale, il cui ambito è delimitato dalla disciplina regolamentare e dalla finalità di tutela aggiuntiva della clientela. Nello stesso senso viene letta la sentenza della Corte di giustizia UE del 25 giugno 2026, causa C-277/25. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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