Clausola di polizza legittima per furto con consegna di chiave non originale (Arbitro Assicurativo n. 645 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola delle condizioni di assicurazione che, in caso di furto del veicolo, subordina la liquidazione dell’indennizzo alla consegna delle chiavi originali di primo equipaggiamento. La mancata riconsegna del set originale integra gli estremi della condotta colposa grave dell’assicurato e giustifica il diniego di copertura. Nel giudizio arbitrale, il petitum e la causa petendi si individuano attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo, esteso alla parte espositiva, e non solo alle conclusioni. La produzione documentale in repliche è ammessa in chiave funzionale, quando serve a confutare le difese avversarie e non introduce domande nuove. Non vi è automatismo tra natura tecnica della questione e necessità di perizia, poiché la controversia resta esclusivamente documentale.
Il Fatto
Il ricorrente, assicurato con una polizza C.V.T., denunciava il furto della propria autovettura e consegnava all’agenzia la documentazione e le chiavi. Dopo circa due mesi l’impresa gli comunicava la mancanza di una chiave originale, sulla base di accertamenti eseguiti in autonomia tramite la casa produttrice. Il ricorrente replicava di avere la ricevuta di consegna e di avere consegnato le uniche chiavi ricevute all’acquisto del mezzo.
L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza degli elementi essenziali — mancato deposito del contratto e genericità della domanda — e, nel merito, il mancato adempimento dell’obbligo di riconsegna del set di chiavi originali, con conseguente legittimo diniego di indennizzo. In via subordinata chiedeva il rigetto. Il ricorrente, in repliche, produceva scheda e condizioni di polizza e chiedeva di valutare anche la corretta gestione del sinistro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla indeterminatezza della domanda, richiama l’indirizzo dell’ABF secondo cui il petitum va individuato «attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva» (Collegio ABF di Bologna, decisione n. 10587 del 2025; Collegio, decisioni nn. 1323 del 2013 e 2648 del 2011; Collegio, decisione n. 2140 del 2012).
Anche il quantum è individuabile in via mediata: il ricorrente non lo indica espressamente, ma versa in atti la scheda di polizza, nella quale il valore commerciale del veicolo è fissato in euro 19.600. Quanto alla mancata produzione del contratto, il Collegio rileva che l’estratto delle CGA allegato al ricorso era riferibile ai motocicli e dunque inconferente, ma le repliche hanno colmato la lacuna con scheda e condizioni di polizza.
L’eccezione di tardività di tale produzione non è condivisa. Il Collegio richiama la distinzione tra documenti «di risposta» e documenti «costitutivi» e afferma che la preclusione alla produzione successiva va intesa in chiave meramente funzionale, cioè per impedire domande nuove e l’ampliamento del thema decidendum, restando salva la possibilità di produrre documenti strumentali alla confutazione delle difese avversarie (Collegio ABF di Milano, decisione n. 20917/2019).
Respinta anche l’eccezione ex art. 11, comma 8, del Decreto: non vi è automatismo tra natura tecnica delle questioni e necessità di consulenza, poiché il giudice è peritus peritorum (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13603; Coll. di Coordinamento ABF n. 10929/2016) e le controversie sono esclusivamente documentali ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto.
Nel merito, il Collegio riconosce la piena legittimità della clausola dell’art. X.15 delle CGA, volta a evitare che si chieda la garanzia per un furto agevolato dalle chiavi lasciate nel veicolo (Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2016, n. 14422), e qualifica la mancata consegna delle chiavi originali come colpa grave dell’assicurato (Trib. Roma, 28 maggio 2024, n. 9047). Applicando il principio di acquisizione probatoria (Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2023, n. 9863), e valorizzando l’accertamento tecnico e la stessa foto delle chiavi prodotta dal ricorrente, il Collegio ritiene provata la diversità delle chiavi consegnate e il carattere non originale di una di esse. La pretesa non è quindi fondata.
Nota della Redazione
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