Esame di recupero: assistenza di docenti di altro consiglio di classe non rende illegittima la verifica (TAR Basilicata n. 271 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del percorso scolastico e dei risultati raggiunti dallo studente costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limitati casi di illogicità e contraddittorietà manifeste. L’art. 8, comma 2, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 92/2007 attribuisce la competenza esclusiva alla valutazione tecnica delle prove di recupero al singolo docente della disciplina, laddove l’assistenza di altri docenti è funzionale unicamente allo svolgimento obiettivo delle operazioni di verifica; conseguentemente, l’assistenza di docenti appartenenti ad altro Consiglio di classe non integra vizio di competenza né determina diminuzione delle garanzie. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva, espresso dal Consiglio di classe, non ha carattere sanzionatorio ma finalità educative e formative, e richiede una motivazione che dia conto della valutazione complessiva dell’andamento scolastico e delle prospettive di recupero, senza necessità di esternare le singole espressioni di voto dei docenti, assorbite nella decisione collegiale.
Il Fatto
Una studentessa frequentante una classe di un istituto superiore impugnava gli atti del secondo scrutinio finale con cui era stata non ammessa alla classe successiva a causa della grave insufficienza in una materia, non colmata neppure all’esito dell’esame di recupero, conclusosi con valutazione pari a 3 nella prova scritta e 4 nella prova orale. La ricorrente contestava, tra i vari motivi, la composizione della commissione dell’esame di recupero, integrata da docenti non appartenenti al Consiglio di classe, la rapidità con cui il Consiglio aveva deliberato, la contraddittorietà del verbale e la carenza motivazionale del giudizio di non ammissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia, condivisi dal Collegio, secondo cui la valutazione del percorso scolastico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e la non ammissione non ha carattere sanzionatorio ma finalità educative e formative.
Quanto ai primi due motivi, il Collegio ha chiarito che l’art. 8, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale n. 92/2007 — letto in combinato disposto con l’art. 5, comma 1, della medesima ordinanza — attribuisce la competenza esclusiva alla valutazione delle prove di recupero al docente della disciplina interessata. L’assistenza degli altri docenti, ancorché appartenenti a diverso Consiglio di classe, è funzionale solo a garantire lo svolgimento obiettivo della verifica e non comporta alcun vizio di incompetenza, né risulta contestato che la valutazione sia stata effettivamente espressa dalla sola docente della materia.
Il terzo motivo è stato ritenuto apodittico e indimostrato, non essendo la durata del Consiglio di classe di per sé sindacabile in sede di legittimità, tanto più che il giudizio si fondava su di un elemento già predeterminato quale l’esito negativo dell’esame di recupero. Quanto al quarto motivo, il Collegio ha evidenziato che il voto è unico perché riferito all’organo collegiale e non ai singoli docenti, sicché alcun obbligo di esternazione delle singole espressioni di voto sussiste ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 297/1994.
Sulla carenza motivazionale, il TAR ha ritenuto il giudizio sorretto da un solido apparato motivazionale, risultando dal verbale che il Consiglio non si è limitato a prendere atto dell’esito negativo dell’esame di recupero, ma ha compiuto una più ampia valutazione storica e prognostica dell’andamento scolastico della studentessa e della sua indisponibilità a colmare il deficit. Infine, la concentrazione delle due prove nella stessa giornata è stata ritenuta legittima, non imponendo alcuna norma una diversa organizzazione e non appalesandosi la scelta irragionevole, abnorme o arbitraria.
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Nota della Redazione
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