Legittima la destinazione agricola di area edificata se coerente con il contesto (TAR Lombardia n. 155 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte urbanistiche compiute dall’autorità preposta all’approvazione degli atti di pianificazione hanno natura altamente discrezionale e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti indici di irrazionalità o di chiara sussistenza di errori nella valutazione dei presupposti. L’amministrazione non è tenuta a motivare specificamente le scelte riguardanti le singole zone, essendo sufficiente il richiamo ai criteri generali risultanti dalla relazione di accompagnamento al piano, salvo che il proprietario versi in situazione di particolare affidamento qualificato. La classificazione come agricola di un’area già edificata non è di per sé irragionevole quando risulti coerente con la conformazione dei luoghi e con il PTCP, poiché le nuove regole di piano valgono per il futuro e non rendono illeciti i manufatti preesistenti, che possono permanere e conservare la loro funzione.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare composto da un edificio a destinazione residenziale e direzionale e da un’area a parcheggio. Nel nuovo PGT approvato dal Comune l’area viene classificata come “agricola generica” e viene stralciato l’Intervento Specifico 21 che, nel previgente strumento, consentiva l’ampliamento dell’edificio. La ricorrente impugna la deliberazione consiliare di approvazione definitiva, deducendo l’irragionevolezza delle scelte di piano e l’assenza di valida ragione per l’eliminazione dell’ambito di intervento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui le scelte di pianificazione sono espressione di discrezionalità tecnica e politica, sindacabili solo per irrazionalità manifesta o errori di presupposto, richiamando in proposito Consiglio di Stato, sez. II, n. 3153 del 2024. Sul piano motivazionale l’amministrazione non deve giustificare analiticamente le singole zonizzazioni, bastando il richiamo ai criteri generali della relazione di piano.
Il Collegio individua poi le eccezioni a tale regola, legate a situazioni di affidamento qualificato: convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato; aspettative fondate su giudicati di annullamento; classificazione ad agricolo di area limitata e interclusa tra fondi edificati; sovradimensionamento degli standard rispetto ai parametri del d.m. n. 1444 del 1968, richiamando Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3024 del 2024 e TAR Lombardia, sez. II, n. 2353 del 2021.
Applicando tali principi, il Collegio esclude che la vicenda integri un’ipotesi di affidamento tutelabile. Il compendio è inserito in un contesto quasi completamente agricolo; già il previgente PGT assegnava a quella zona disciplina agricola, riservando la funzione residenziale al solo lotto oggetto di causa; il PTCP provinciale colloca l’ambito in zona agricola. La scelta comunale risulta pertanto coerente con la conformazione naturale dei luoghi e con la pianificazione provinciale.
Quanto alla presenza di edifici residenziali e direzionali, il Collegio osserva che le nuove regole urbanistiche operano solo per il futuro e non rendono illeciti i manufatti già costruiti con destinazione difforme, richiamando TAR Lombardia, sez. II, n. 1296 del 2022. Il nuovo PGT ammette espressamente la permanenza degli immobili e persino un loro ampliamento, seppur più contenuto: l’amministrazione ha quindi contemperato l’interesse privato con quello pubblico, senza illogicità.
Infine, l’assunto di un’erronea rappresentazione del reticolo idrico minore e delle urbanizzazioni resta indimostrato, né la ricorrente ha chiarito come tali pretese inesattezze abbiano inciso sulla decisione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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