Riesercizio del potere espropriativo dopo annullamento per vizio formale e one shot (TAR Puglia n. 1238 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un procedimento espropriativo per il solo vizio formale dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento non consuma il potere amministrativo e non preclude all’Amministrazione il riesercizio della potestà ablatoria. Il principio del one shot temperato impone una sola rinnovazione dell’atto annullato, con riesame integrale dell’affare e nel rispetto del contenuto precettivo del giudicato, ma non vieta che l’Amministrazione, dopo l’annullamento per vizio procedimentale, adotti un nuovo provvedimento emendato dal vizio rilevato. Non integra elusione del giudicato il riesercizio del potere discrezionale conforme ai limiti nascenti dalla statuizione concreta del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva acquistato nel 2005 un compendio immobiliare sito nel Comune di Cisternino, dichiarato bene culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. Dopo un primo tentativo di esercizio della prelazione artistica, definito con pronuncia del Consiglio di Stato, e un primo procedimento espropriativo concluso con decreto del 2015, gli atti di quest’ultimo venivano annullati dal TAR per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ablatorio.
Il Comune riavviava quindi il procedimento con deliberazione consiliare del 29 maggio 2019 n. 11, concluso con decreto di esproprio del 9 febbraio 2021. La società proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del Comune, deducendo violazione ed elusione del giudicato, vizi procedimentali e carenza di copertura finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda qualificando come improprie le definizioni di “primo” e “secondo tentativo” utilizzate dalla ricorrente: esse attengono all’esercizio della prelazione artistica, procedimento autonomo rispetto a quello espropriativo, diverso per fonte del quantum e presupposti del potere. Il vero primo procedimento ablatorio è quello concluso nel 2015 e annullato per il solo vizio formale dell’omessa comunicazione di avvio.
Su questa base il Tribunale esclude la violazione del principio del one shot temperato. Secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, sez. IV n. 1457/2014; sez. III n. 660/2017), tale regola impone che l’Amministrazione rinnovi l’atto una sola volta e riesamini l’affare nella sua interezza, ma non impedisce il riesercizio del potere dopo un annullamento per vizio procedimentale. Il Comune ha rinnovato il procedimento per la prima volta dopo il giudicato, rispettando i limiti della statuizione.
Il Collegio esclude pertanto l’elusione del giudicato, che richiede il contrasto con il contenuto precettivo della pronuncia o un manifesto sviamento di potere. Quanto alle censure procedimentali, le osservazioni della ricorrente si limitavano a richiamare le note vicende contenzioso già note al Ministero, e il parere della Soprintendenza, atto intermedio, ben poteva precedere le osservazioni. Lo stato di abbandono dell’immobile, oggettivamente esistente, è imputabile alla stasi determinata dal precedente contenzioso.
Infine, il Tribunale rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione sul motivo relativo alla copertura finanziaria, poiché la ricorrente non contesta la quantificazione dell’indennità ma l’assenza di copertura, e rileva che la deliberazione n. 11/2019 attesta l’esistenza della provvista, restando riservata al giudice ordinario ogni questione sull’adeguatezza. La scelta espropriativa appare logica e proporzionata all’art. 95 d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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