Equo indennizzo: domanda amministrativa tardiva e inammissibilità del ricorso (TAR Toscana n. 1983 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di equo indennizzo è sottoposta ai termini perentori previsti dall’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, che ne impone la presentazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dall’evento dannoso o dalla conoscenza dell’infermità, ovvero dagli eredi entro sei mesi dal decesso. Il termine può decorrere non dalla mera conoscenza della patologia, ma dal momento dell’esatta percezione della sua natura, gravità e del nesso causale con il fatto di servizio, da valutarsi su indici oggettivi. La domanda proposta per la prima volta nel ricorso giurisdizionale, senza che sull’istanza si sia mai pronunciata l’Amministrazione, è inammissibile per difetto del necessario previo provvedimento amministrativo.
Il Fatto
Un ufficiale della Marina militare prestava servizio sui vascelli dal 1975 fino al collocamento in congedo per età, avvenuto l’11.06.2016. Pochi giorni dopo gli veniva diagnosticato un adenocarcinoma polmonare, che ne provocava il decesso il 20.03.2019.
La vedova, ritenendo la patologia derivata dall’esposizione all’amianto a bordo delle navi, presentava il 19.04.2020 domanda per i benefici previsti in favore delle vittime del dovere, allegando una consulenza tecnica di parte. Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo, valorizzando l’assenza di mansioni comportanti stazionamento protratto nelle sale macchina e la presenza di rilevanti fattori di rischio extralavorativo, tra cui una remota infezione tubercolare e un’inveterata abitudine tabagica. Il Ministero della difesa respingeva quindi l’istanza per difetto del presupposto della dipendenza da causa di servizio. Le eredi impugnavano gli atti davanti al TAR, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente. Il percorso argomentativo muove dall’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, che sottopone a termini qualificati come perentori la proposizione della domanda di equo indennizzo: sei mesi dall’evento dannoso o dalla conoscenza dell’infermità; facoltà di presentazione contestuale o successiva alla domanda di causa di servizio; sei mesi dal decesso per gli eredi; sei mesi dal provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il termine, pur perentorio, decorre non dalla mera conoscenza dell’infermità, ma dal momento dell’esatta percezione della sua natura e gravità e del nesso causale con il fatto di servizio, da valutarsi sulla base di indici oggettivi, eventualmente integrati da diagnosi mediche (Cons. Stato, sez. II, n. 5546 del 2024; Cons. Stato, sez. II, n. 6953 del 2025; TAR Perugia n. 650 del 2025; TAR Calabria, Catanzaro, n. 1226 del 2025).
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che le eredi non hanno mai formalmente presentato la domanda di equo indennizzo. Dagli atti risulta solo l’istanza del 19.04.2020 per i benefici delle vittime del dovere, corredata dalla perizia di parte poi depositata in giudizio proprio per dimostrare la dipendenza della patologia da causa di servizio.
Anche volendo spostare in avanti il dies a quo, esso non può comunque ritenersi successivo al 19.04.2020: da quella data le ricorrenti erano pienamente consapevoli della natura della patologia e del preteso nesso con il servizio. Nei sei mesi successivi, né prima, alcuna domanda di equo indennizzo è stata rivolta all’Amministrazione.
Il beneficio è stato richiesto per la prima volta in sede giurisdizionale e su di esso il Ministero non si è mai pronunciato: il decreto impugnato respinge l’unica istanza presentata, quella relativa ai benefici del d.P.R. n. 243/2006. Il ricorso è pertanto inammissibile, per difetto del previo provvedimento amministrativo. La peculiarità della materia giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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