Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per pagamento tardivo della Carta Docenti (TAR Molise n. 129 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione spontanea del giudicato, intervenuta dopo la notifica del ricorso per ottemperanza e la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la pretesa sostanziale azionata risulti pienamente soddisfatta. L’adempimento tardivo, successivo all’instaurazione del giudizio, non elide la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che resta tenuta al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per l’annualità 2022/23. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’Amministrazione nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, l’interessato proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo l’esecuzione coatta del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in pendenza del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione aveva comunicato, con nota protocollata il 22 gennaio 2026, l’avvenuta esecuzione del giudicato e il pagamento di quanto dovuto al ricorrente. Tale sopravvenienza, determinando la piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, conforme alla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8100/2025).

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha nondimeno scrutinato il profilo delle spese di lite, valorizzando la circostanza che il pagamento era intervenuto solo in data 22 gennaio 2026, e cioè successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, avvenuta l’11 dicembre 2025.

Su tale presupposto, la soccombenza è stata posta a carico del Ministero, condannato al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in misura forfettaria, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato, con espressa distrazione in favore del difensore che aveva dichiarato di aver anticipato le spese. La pronuncia si segnala per l’affermazione del principio per cui l’adempimento tardivo, pur facendo venire meno l’interesse alla decisione sul merito dell’ottemperanza, non neutralizza la responsabilità processuale per le spese del giudizio instaurato necessariamente per ottenere l’esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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