Carta docente, ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3330 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente che invoca l’esecuzione del giudicato assolve all’onere probatorio mediante la dimostrazione del titolo ritualmente notificato e divenuto definitivo. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi vi ha interesse, secondo il criterio dell’art. 2697 cod. civ., richiamato dall’art. 112 c.p.a. L’amministrazione che si costituisca senza dedurre l’avvenuto adempimento né allegare una valida giustificazione dell’inadempimento non assolve tale onere. Il ricorso è pertanto accolto, con assegnazione di un termine per l’esecuzione e nomina del commissario ad acta per il caso di inutile decorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2049/2023, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. Per l’effetto, ha condannato il Ministero all’attribuzione della somma di € 2.500,00 oltre accessori.
La ricorrente ha dedotto che l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione alla sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato, e ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa si fonda su un titolo esecutivo notificato e definitivo, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non consta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
La questione centrale è di ordine probatorio. Il Tribunale applica il principio dell’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo l’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a. Incombeva quindi sull’amministrazione provare l’inefficacia del fatto o l’estinzione del diritto.
Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso è dunque accolto, con ordine di integrale ottemperanza al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, con attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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