Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione parziale delle spese (TAR Molise n. 160 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Se la parte dichiara di non avere più interesse, il giudice è tenuto alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo sostituire la propria valutazione a quella della parte. La carenza di interesse è sopravvenuta quando la pretesa risulti soddisfatta in corso di causa, anche mediante il tardivo chiarimento dell’amministrazione sull’ambito applicativo degli atti impugnati. La declaratoria in rito non preclude però la soccombenza virtuale: se il fatto satisfattivo era già noto al ricorrente prima della dichiarazione, la compensazione delle spese può essere disposta solo parzialmente.

Il Fatto

Alcune strutture sanitarie private accreditate, operanti nel settore della riabilitazione psicosociale residenziale, impugnavano il decreto del Commissario ad acta n. 3 del 9 febbraio 2022, che fissava i limiti massimi di finanziamento delle prestazioni della macroarea della riabilitazione e dell’assistenza socio-sanitaria per l’anno 2022, e la delibera A.S.RE.M. n. 451 del 13 aprile 2022, di presa d’atto. I ricorsi, identici nella struttura, lamentavano la violazione del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, della legge regionale Molise n. 30/2002 e dei principi di motivazione e legittimo affidamento.

All’origine della controversia vi era una nota commissariale del 2021, trasmessa dall’A.S.RE.M. alle strutture, che autorizzava la liquidazione provvisoria delle prestazioni entro il 90% dei tetti di spesa previsti dal D.C.A. n. 41/2020. Il testo della comunicazione non chiariva se la disciplina dei budget si applicasse anche ai centri di riabilitazione psichiatrica. Le istanze cautelari venivano respinte; in corso di causa le ricorrenti dichiaravano dapprima la persistenza dell’interesse, poi, con memoria del 30 aprile 2025, la sua sopravvenuta carenza, per l’avvenuto pagamento delle prestazioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dispone anzitutto la riunione dei giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm.. Passa quindi all’esame della posizione delle ricorrenti, rilevando che l’attività dei centri ricorrenti rientra almeno concettualmente nella macroarea oggetto dei provvedimenti impugnati.

La difesa dell’A.S.RE.M., secondo cui gli atti sarebbero stati chiari fin dall’origine nel non riguardare le ricorrenti, è respinta: il testo della nota del 2021 era stato trasmesso anche a esse “per opportuna conoscenza”, sicché la situazione era obiettivamente equivoca. Solo con la nota n. 71774 del 7 luglio 2022 l’amministrazione chiariva che le disposizioni non si riferivano ai centri di recupero psichiatrico, categoria cui appartengono le ricorrenti.

Su questa base il Collegio rileva che gli atti non erano intesi a valere per le ricorrenti: la loro remunerazione segue infatti la disciplina speciale della legge regionale n. 30/2002 e del regolamento regionale n. 1/2004, che prevede rette parametrate sui giorni di ricovero, con anticipazione del 90% e saldo entro sessanta giorni. A nulla rileva la specificità della posizione del consorzio aggiudicatario di un appalto, anch’esso soggetto alla medesima legge regionale.

Poiché la retribuzione è intervenuta in pendenza di giudizio secondo la disciplina di pertinenza, e le parti hanno convergentemente concluso per la carenza di interesse, il Tribunale dichiara i ricorsi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, il Collegio ribadisce che il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino alla decisione e che il giudice non può procedere d’ufficio quando la parte deduce di non avere interesse.

Quanto alle spese, la conclusione in rito e l’equivocità della nota inducono a una compensazione solo parziale: per il 50% residuo le ricorrenti sono condannate, atteso che il fatto satisfattivo era già noto quando con le memorie del 19 dicembre 2024 avevano dichiarato la persistenza dell’interesse, nonostante la pubblicazione della sentenza n. 380/2024 e l’avvenuto pagamento delle spettanze. La declaratoria del 30 aprile 2025 non riposa dunque su alcun fatto sopravvenuto: da qui la soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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