Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto contro consorzio di bonifica (TAR Sicilia n. 3682 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., perché non opposto nei termini, assume valenza definitiva equiparabile al giudicato ed è azionabile con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il rito di ottemperanza è esperibile nei confronti dei consorzi di bonifica, qualificati enti pubblici economici, in forza di una nozione estensiva di pubblica amministrazione comprensiva degli enti che svolgono attività di impresa. Nei confronti di tali enti non opera il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione delle azioni esecutive previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La condanna alle spese processuali si intende estesa, anche in via implicita, alla restituzione del contributo unificato, obbligazione ex lege predeterminata posta a carico della parte soccombente.
Il Fatto
Una società creditrice ha ottenuto dal Tribunale di Ragusa un decreto ingiuntivo con cui un consorzio di bonifica è stato condannato al pagamento di una somma di denaro, degli interessi di mora, delle spese della procedura di ingiunzione, del contributo unificato e della marca da bollo. Il decreto, notificato anche con formula esecutiva, non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ..
Poiché l’ente intimato non ha adempiuto, la società ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di pagamento, l’assegnazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il consorzio non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ambito soggettivo del rito di ottemperanza. Richiamando la qualificazione del consorzio di bonifica come ente pubblico economico e la giurisprudenza comunitaria, il TAR ritiene applicabile una nozione estensiva di pubblica amministrazione, comprensiva degli enti che svolgono attività di impresa. Il ricorso è quindi ammissibile sotto il profilo del soggetto destinatario.
Nel merito dell’azione, il Tribunale richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. Il decreto dichiarato esecutivo, non impugnato con i rimedi previsti, non è ulteriormente contestabile: la sua definitività è equiparabile al giudicato. Nel caso concreto la documentazione versata in atti comprova il carattere definitivo del titolo.
Il Collegio verifica poi il rispetto dei termini processuali, segnalando la sussistenza del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello per il deposito del ricorso. Quanto al termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il TAR ne esclude l’operatività proprio in ragione della natura di ente pubblico economico dell’intimato. Il Collegio precisa comunque che il decreto ingiuntivo era stato notificato all’ente nel novembre 2024.
Accertato il perdurante inadempimento, il Tribunale ordina al consorzio di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Sulla richiesta di rimborso del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, il Collegio richiama l’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 e il principio secondo cui la condanna alle spese si intende estesa, anche implicitamente, alla restituzione di tale somma, azionabile quale titolo esecutivo purché documentata.
Per il caso di persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il dirigente generale del competente Dipartimento regionale dell’Agricoltura, con facoltà di delega, e si riserva la liquidazione del compenso a carico dell’ente inottemperante, con segnalazione del danno all’erario e presentazione della nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del difensore della ricorrente.
Nota della Redazione
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