Cessazione della materia del contendere per tardiva esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 523 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere. L’adempimento tardivo, intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso, non elide l’interesse del ricorrente alla pronuncia sulle spese. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, quando questi abbiano reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per l’importo annuo di € 500,00, e aveva condannato l’Amministrazione a metterla a disposizione.

Deduce il ricorrente che la sentenza, notificata in forma esecutiva, non è stata appellata ed è passata in giudicato; che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997; e che il Ministero è rimasto inerte, omettendo il rilascio della carta e l’accredito delle somme. Chiede quindi la condanna all’esecuzione in un termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, seguito dal deposito di documentazione. Con memoria successiva la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che, dopo la notifica del ricorso, l’Amministrazione ha dato integrale esecuzione alla sentenza azionata, insistendo comunque nella richiesta di condanna alle spese, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo la notifica.

Il Collegio rileva che l’esecuzione è sopravvenuta in corso di causa. Ne trae la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione sull’ottemperanza per effetto del soddisfacimento della pretesa sostanziale.

La definizione in rito non assorbe però la questione delle spese. Il Tribunale applica il criterio della soccombenza e osserva che l’adempimento è avvenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. L’Amministrazione, quindi, ha dato causa al giudizio con la propria inerzia iniziale.

Su questa base il Collegio condanna l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge. Dispone inoltre la distrazione dei relativi emolumenti in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Il provvedimento chiude ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo lo schema proprio del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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