Danno da ritardo e certificato di esecuzione lavori: necessaria la prova concreta dell’occasione persa (TAR Abruzzo n. 298 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione risarcitoria per il danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, ex art. 2-bis della legge n. 241/1990, non costituisce un indennizzo automatico collegato alla mera violazione del termine. Essa soggiace al regime ordinario della responsabilità civile, gravando sul danneggiato l’onere di provare non solo il danno e l’elemento soggettivo, ma anche il nesso di causalità tra il ritardo e il pregiudizio economico concretamente subito, dimostrando, ad esempio, la perdita di una specifica occasione di aggiudicazione. La tardiva rettifica di un certificato di esecuzione lavori non legittima un risarcimento per la sola mancata attribuzione di una qualificazione superiore, ove manchi la prova di bandi o gare ai quali la società avrebbe potuto partecipare.
Il Fatto
Una società, affidataria di lavori di puntellamento di edifici pericolanti, aveva ottenuto un certificato di esecuzione lavori che, a suo dire per un errore materiale, indicava nella categoria prevalente la sigla OG1 invece di quella corretta OG2. Nonostante le istanze di rettifica, l’amministrazione comunale era rimasta inerte, costringendo la società ad agire in giudizio per l’accertamento del silenzio rifiuto, conclusosi con una sentenza favorevole. Solo a seguito della nomina di un commissario ad acta la certificazione era stata corretta, consentendo l’attestazione SOA nella classifica superiore. La società agiva quindi per il risarcimento del danno da ritardo, lamentando la perdita di chance di partecipazione a gare per lavori su beni vincolati di importo maggiore, oltre alla refusione delle spese dei precedenti giudizi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile, perché tardiva, la memoria del Comune costituitosi, depositata oltre il limite delle ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, come stabilito dall’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. e dalla giurisprudenza citata. Ha poi affermato la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia, trattandosi di danno da ritardo ex art. 33, comma 1, lett. a), n. 1), c.p.a. Nel merito, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018, il Collegio ha escluso il carattere automatico del ristoro, evidenziando come l’art. 2-bis della legge n. 241/1990 imponga la dimostrazione del danno-conseguenza. La domanda è stata rigettata perché la ricorrente non ha fornito prova della concreta perdita di occasioni di gara, non avendo indicato alcun appalto specifico, né prodotto bandi o atti che dimostrassero come la mancata classifica V OG2 avesse precluso una partecipazione. È stata invece accolta la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite liquidate nei precedenti giudizi, essendo la sentenza favorevole passata in giudicato; per l’esecuzione di tale obbligo è stato nominato sin da ora un commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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