Commissario ad acta per l’ottemperanza della condanna alla restituzione del fondo occupato (TAR Sicilia n. 3735 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ritualmente incardinata quando la sentenza sia stata notificata e sia passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Accertata la persistenza dell’obbligo di dare completa ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine congruo e, in caso di inerzia, dispone l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta. La condanna alla restituzione del fondo illegittimamente occupato, o in alternativa all’emanazione di un decreto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, integra un obbligo effettivo e non discrezionale che l’amministrazione non può lasciare inadempiuto. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui questo Tribunale amministrativo aveva condannato il Comune, in via alternativa, alla restituzione del terreno illegittimamente occupato previa riduzione in pristino e risarcimento del danno, ovvero all’emanazione di un decreto di acquisizione sanante con il relativo ristoro, ovvero alla definizione contrattuale dell’assetto proprietario del bene.

Il Comune, destinatario di regolare notificazione, non si è costituito. La sentenza ottemperanda era stata notificata e non impugnata, con conseguente formazione del giudicato. La questione giunge al Collegio per verificare l’attuale persistenza dell’obbligo e l’inerzia dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza è stata notificata e che, per la mancata impugnazione nei termini, è passata in giudicato. La procedura esecutiva risulta pertanto ritualmente incardinata, essendo decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003.

Non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza. Il Tribunale afferma quindi la persistenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di dare completa ottemperanza al giudicato, dando esecuzione al provvedimento entro un termine equo fissato in centoventi giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Collegio dispone l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Caltagirone, con facoltà di delega ad altro funzionario dotato di idonea professionalità. Il Commissario si insedia entro dieci giorni dalla scadenza del termine e provvede, sotto la propria personale responsabilità, entro i successivi centoventi giorni dall’insediamento.

Quanto al compenso, il Tribunale ne prevede la liquidazione con separato decreto, all’espletamento del mandato, previa presentazione di apposita nota delle spese contenente l’indicazione degli onorari, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente. La parcella va presentata, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamato orientamento di Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di esecuzione e intervento sostitutivo come specificato in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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