Soglie di saturazione dei punteggi e proporzionalità nella valutazione comparativa (TAR Emilia-Romagna n. 290 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario, la commissione non può fissare, dopo la presentazione dei curricula e in difformità dal bando, soglie massime assolute per i singoli parametri di valutazione. Un simile meccanismo di saturazione dei punteggi, privo di riparametrazione proporzionale, produce un appiattimento verso il basso dei curricula e sacrifica il principio di proporzionalità nella attribuzione dei punteggi. Il giudizio della commissione è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per profili estrinseci di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, oltre che per illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. L’atto conclusivo della procedura, lesivo e da impugnare, è l’approvazione degli atti della valutazione comparativa da parte del Rettore; la successiva chiamata del candidato proposto costituisce atto meramente consequenziale e privo di discrezionalità.

Il Fatto

Il ricorrente si classifica secondo nella procedura per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (Senior), settore Ing-Ind/14. Impugna il decreto rettorale di approvazione degli atti della valutazione comparativa e i criteri fissati dalla commissione, deducendo violazione del D.P.R. n. 117 del 2000 e del D.M. n. 243 del 2011, oltre che del bando, con motivazione carente e contraddittoria.

L’Università eccepisce l’improcedibilità per mancata impugnazione della proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento e della chiamata del Consiglio di Amministrazione, qualificati come unici atti definitivi e lesivi. Nel merito difende la scelta della commissione di applicare il meccanismo di saturazione del punteggio senza riparametrazione proporzionale, sostenendo che il criterio di proporzionalità diretta non troverebbe fondamento nella normativa né nel bando. Si costituisce anche il controinteressato, ribadendo l’eccezione in rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. Nell’ambito della procedura concorsuale, l’atto concretamente lesivo è individuato nell’approvazione degli atti del procedimento di valutazione comparativa da parte del Rettore, che ne accerta la regolarità formale e può rinviare alla commissione per la regolarizzazione. Gli atti successivi di proposta e di chiamata, previsti dall’art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 240 del 2010, sono meramente consequenziali e privi di discrezionalità.

Lo stesso art. 6 del Regolamento di Ateneo conferma che la procedura si conclude con l’approvazione degli atti, riducendosi la chiamata a un mero automatismo. La mancata impugnazione degli atti successivi non fa venir meno l’interesse, poiché la caducazione dell’atto conclusivo produce un effetto a cascata.

Nel merito, il Collegio condivide la censura sull’essenziale importanza del principio di proporzionalità nell’attribuzione dei punteggi: il suo mancato rispetto produce un effetto distorsivo contrario alla finalità di individuare il migliore tra i candidati. È illogica l’introduzione postuma, rispetto alla pubblicazione del bando, di criteri che limitano la rilevanza dei singoli aspetti del curriculum.

Richiamata la giurisprudenza secondo cui il giudizio finale non è addizione meccanica di fattori ma valutazione complessiva (in termini, Cons. Stato, sez. VI, n. 1496 del 2019), il Collegio rileva che la commissione ha fissato soglie massime assolute per plurimi parametri, in violazione del principio di proporzionalità. I dati evidenziano un appiattimento verso il basso: la didattica, che secondo il bando avrebbe portato a 35,1 punti contro 0, è stata limitata a 2; formazione e ricerca a 6 contro 23; progetti a 3 contro 17; congressi a 6 contro 29.

Il Collegio ribadisce che la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile per ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità (in termini TAR Napoli n. 1247/2024). In linea con TAR Emilia-Romagna, Sez. Parma, n. 111 del 2020, la fissazione di soglie superate le quali le ulteriori attività diventano irrilevanti è palesemente irragionevole. Il motivo è assorbente; il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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