Partenariati estesi PNRR e controllo della Corte dei conti sulle società consortili (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 17 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo assegnato alla Corte dei conti dall’art. 5 TUSP sugli atti di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni pubbliche si estende alle operazioni di partenariato esteso finanziate nel quadro del PNRR, nelle quali una pluralità di enti pubblici, distribuiti su diverse regioni, costituiscano con un’unica operazione una società consortile. In tali fattispecie la competenza appartiene alle Sezioni riunite in sede di controllo, in deroga all’ordinario riparto territoriale, per esigenze di unitarietà valutativa dell’operazione. Il parere favorevole presuppone la verifica dei vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, dell’analitica motivazione richiesta dall’art. 5, comma 1, della sostenibilità finanziaria sotto profilo oggettivo e soggettivo, della convenienza economica e della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. La pronuncia assume la forma del parere; l’eventuale esito negativo non inibisce l’operazione, ma impone all’amministrazione di motivare analiticamente le ragioni del dissenso e di darne pubblicità.

Il Fatto

L’Università degli studi di Padova ha trasmesso alle Sezioni riunite la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2024 con cui ha autorizzato l’adesione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata “SPACE IT UP”, soggetto HUB di un partenariato esteso ammesso a finanziamento dall’ASI per circa 80 milioni di euro, nell’ambito della tematica “Attività spaziali” dell’Avviso MUR.

L’operazione nasce dall’esigenza di dare personalità giuridica autonoma al soggetto responsabile del programma di ricerca, secondo quanto previsto dall’Avviso ministeriale. La trasmissione alla Corte è avvenuta sulla base del principio di diritto affermato nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha attratto alla competenza delle Sezioni riunite le operazioni di partenariato esteso caratterizzate dal coinvolgimento di più enti pubblici su scala nazionale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della competenza. L’atto proviene da un’università e dunque, in astratto, ricadrebbe nel riparto ordinario dell’art. 5, comma 4, TUSP. Le Sezioni riunite ritengono tuttavia integrate le condizioni del principio di diritto della deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: l’iniziativa sorge nell’ambito di un avviso ministeriale attuativo di una misura del PNRR e vede tra i soci soggetti pubblici collocati in diverse realtà regionali, con conseguente necessità di esame accentrato.

Nel merito, il Collegio verifica il rispetto delle regole di competenza e dei requisiti contenutistici. La partecipazione risulta autorizzata da una specifica delibera dell’organo amministrativo, come richiesto dall’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP. L’atto contiene gli elementi essenziali dell’atto costitutivo richiamati dall’art. 2463 c.c., applicabile alle consortili per effetto dell’art. 2615-ter c.c., ed è integrato da statuto e patto parasociale che definiscono la governance e assicurano la quota maggioritaria pubblica per la durata del programma.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la società consortile a responsabilità limitata rientra tra i tipi consentiti dall’art. 3 TUSP. Le attività previste dall’oggetto sociale sono ricondotte alla produzione di un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a), TUSP, con espresso richiamo dell’art. 4-bis TUSP, che include le attività di ricerca svolte per gli interventi del PNRR tra quelle perseguibili dalle amministrazioni.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la duplice accezione oggettiva e soggettiva già delineata nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Sotto il primo profilo, il Business plan quinquennale prospetta margini operativi e risultati di gestione positivi, senza ulteriori apporti dei soci fino alla conclusione del programma; la Corte ritiene non necessari gli indicatori di bilancio e l’analisi di sensitività, in ragione della semplicità della struttura previsionale. Sotto il profilo soggettivo, la quota a carico dell’Ateneo è di 5.000 euro su un capitale di 165.000 euro, con copertura in apposito fondo.

Il Collegio esamina infine la convenienza economica e i principi di efficienza, efficacia ed economicità, ritenendoli sufficientemente sviluppati in motivazione, e la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Su quest’ultimo punto l’atto deliberativo non fornisce indicazioni: la Corte prende atto di quanto esternato dal soggetto proponente e non ravvisa profili di incompatibilità, considerata la prevalente attività di ricerca istituzionale e la natura di ente attuatore del partenariato. La pronuncia si chiude con un parere che non ravvisa elementi ostativi alla costituzione della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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