Ricorso ABF inammissibile per ne bis in idem e difetto di reclamo (ABF Collegio di Milano n. 3729 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’Arbitro Bancario Finanziario che riproponga, sotto veste argomentativa diversa, questioni già scrutinate in una precedente decisione arbitrale, ovvero questioni che avrebbero potuto esservi dedotte in quanto premesse logiche necessarie della pronuncia, è inammissibile per violazione del ne bis in idem, in applicazione del principio del dedotto e del deducibile. L’assenza di autorità di cosa giudicata della decisione arbitrale non impedisce di applicare al procedimento i principi che regolano i giudizi davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Resta fermo, in ogni caso, che il reclamo preventivo all’intermediario costituisce condizione di procedibilità del ricorso, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso introdotto senza un nuovo reclamo sulle doglianze asseritamente nuove.
Il Fatto
Il ricorrente aveva già adito l’Arbitro per ottenere il ristoro delle perdite connesse a quindici bonifici disposti personalmente, per complessivi 172.500,00 euro, nell’ambito di una vicenda di presunta frode nella quale i fondi erano transitati verso altro intermediario e poi convertiti in valute virtuali. Il ricorso era stato respinto con la decisione n. 6505 del 02/07/2025.
Con un secondo ricorso il cliente ripropone la domanda risarcitoria, sostenendo di aver introdotto un thema decidendum nuovo: la condotta omissiva della banca, che non avrebbe intercettato l’anomalia di quarantaquattro operazioni complessive, concentrandosi sui quindici bonifici già esaminati. L’intermediario eccepisce il ne bis in idem e il difetto di reclamo preventivo, contestando nel merito la sussistenza di un obbligo di monitoraggio preventivo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Sul primo profilo osserva che il thema decidendum dei due ricorsi è sostanzialmente sovrapponibile: dalla lettura degli atti e dell’iter decisionale precedente emerge che l’esame delle quindici operazioni era stato integrale, compreso il profilo della condotta omissiva della banca, valutato alla luce della concentrazione temporale, dell’importo sproporzionato rispetto al profilo economico, della frammentazione e della discontinuità con l’operatività precedente.
Il ricorrente, pur riconoscendo di aver disposto personalmente i bonifici e di aver subito la medesima perdita patrimoniale, sostiene di aver introdotto una più ampia valutazione fondata sulle quarantaquattro operazioni, sugli accrediti da exchange esteri, sulla progressione crescente degli importi e sulla comunicazione del 20 novembre 2024. Secondo il Collegio, si tratta di questioni che avrebbero potuto essere portate all’attenzione dell’Arbitro già con il primo ricorso e che, in ogni caso, riguardano aspetti già scrutinati.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio del dedotto e del deducibile: la decisione arbitrale, pur priva di autorità di cosa giudicata, estende la propria efficacia anche a quanto le parti avrebbero potuto dedurre, ove le ragioni non dedotte costituiscano un antecedente logico necessario della pronuncia. Il Collegio richiama l’art. 2909 c.c. e la distinzione tra giudicato esplicito e giudicato implicito, soffermandosi sul fatto che l’autorità del giudicato copre le premesse necessarie e indefettibili della decisione. A sostegno richiama Cassazione Civile, sez. III, 26.2.2019, n. 5486, secondo cui l’accertamento su un punto decisivo comune a due cause preclude il riesame anche quando il secondo giudizio abbia finalità diverse.
Su questa base il ricorso viola il ne bis in idem e si appalesa inammissibile. Il Collegio aggiunge un’ulteriore e autonoma ragione di rito: anche a voler considerare del tutto autonomo il nuovo thema decidendum, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di preventivo reclamo. Il cliente ha ammesso di non aver presentato un nuovo atto di reclamo, ritenendo i fatti già noti alla banca e il reclamo meramente reiterativo. Poiché il reclamo è condizione di procedibilità del ricorso, e la giurisprudenza arbitrale è consolidata nel senso dell’inammissibilità in sua assenza, il ricorso è dichiarato inammissibile anche sotto tale profilo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.