Esclusione per offerta in perdita e legittimazione del concorrente escluso (TAR Puglia n. 1431 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il giudice non può operare un’autonoma verifica delle singole voci dell’offerta, sovrapponendo la propria idea tecnica al giudizio dell’amministrazione. È legittima l’esclusione del concorrente che ha costruito l’analisi dei costi su un’autonoma rielaborazione del piano economico, scostandosi dal valore stimato dalla stazione appaltante e pervenendo a un utile aziendale negativo, senza aver formulato alcuna richiesta di chiarimento in sede di partecipazione. Il concorrente legittimamente escluso è privo di legittimazione attiva e di interesse a impugnare l’aggiudicazione disposta in favore di altro operatore, nonché la lex specialis non tempestivamente gravata nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore uscente di uno stabilimento elioterapico militare, partecipava alla procedura aperta indetta per l’affidamento in concessione dei servizi di balneazione e ristorazione, classificandosi al secondo posto della graduatoria provvisoria. All’esito della verifica di congruità delle offerte, disposta dalla stazione appaltante, la commissione giudicatrice ne disponeva l’esclusione, ritenendo non sostenibile l’analisi dei costi presentata; esclusione confermata con determinazione dirigenziale e seguita dall’aggiudicazione in favore della controinteressata.
La società impugnava quindi l’esclusione, l’aggiudicazione e, in parte qua, il bando, il disciplinare e il capitolato tecnico, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica. Il Ministero della Difesa e l’amministrazione militare si costituivano chiedendo il rigetto, così come la controinteressata. Il contratto risultava già stipulato e la ricorrente rinunciava all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitempo la questione processuale. Poiché l’esclusione della ricorrente è legittima, la stessa difetta di legittimazione attiva e di interesse tanto rispetto all’impugnazione dell’aggiudicazione, quanto rispetto alle clausole della lex specialis, che avrebbero dovuto essere gravate entro trenta giorni dalla pubblicazione. Solo il concorrente non legittimamente escluso può contestare l’esito della gara.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il perimetro del sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 3811 del 2023 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3862 del 2011: la valutazione costituisce discrezionalità tecnica e il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, salvo il riscontro di profili di manifesta irragionevolezza.
Nel caso concreto la ricorrente aveva elaborato un’offerta “insostenibile”, con utile aziendale negativo, basandola su una rielaborazione autonoma del piano economico rispetto al valore stimato dalla stazione appaltante. Tale valore non è meramente indicativo, ma costituisce la base dell’offerta, pena la violazione della par condicio competitorum. La carenza di equilibrio tra proposta competitiva e adeguata remunerabilità espone l’amministrazione al rischio di esecuzione irregolare o di interruzione del rapporto.
Il Collegio esamina poi gli ulteriori profili di esclusione. La mancata indicazione dei livelli di inquadramento del personale, in particolare per le ulteriori unità che la ricorrente dichiarava di voler impiegare senza alcun riferimento contrattuale o retributivo, ha impedito la verifica del rispetto dei minimi salariali. Quanto alla guardiania notturna, il capitolato tecnico prevedeva espressamente la responsabilità del concessionario per l’intero arco dell’anno solare, con oneri di custodia non stagionali.
Su entrambi i punti la ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta di chiarimento, pur prevista dal disciplinare, così violando il principio di collaborazione e buona fede richiamato dall’art. 2 del D. Lgs. n. 36/2023. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e irricevibile e in parte respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.