Il SUAP non può sospendere l’autorizzazione regionale all’impianto di carburanti (TAR Sicilia n. 3101 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente dell’Ufficio SUAP comunale è privo del potere di disporre la sospensione dell’attività di un impianto di distribuzione carburanti autorizzato con decreto dell’Assessorato regionale, quando tale sospensione si risolva nella compressione dell’efficacia del provvedimento autorizzatorio regionale. In presenza di un’autorizzazione rilasciata all’esito di conferenza di servizi, il Comune che ritenga sopravvenuti profili di illegittimità può soltanto sollecitare, con congrua motivazione, l’amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Il vizio di incompetenza assorbe ogni altra censura e determina l’annullamento dell’ordinanza sindacale o dirigenziale che abbia esercitato poteri non propri.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un impianto di rifornimento carburanti con annessi servizi, autorizzato con decreto assessoriale emesso a conclusione del procedimento unico ex art. 7 d.P.R. n. 160/2010, gestito dal SUAP comunale mediante conferenze di servizi. Nel procedimento erano stati acquisiti i pareri favorevoli di tutti gli enti interessati, tra cui il Libero Consorzio Comunale proprietario della strada.
Dopo il collaudo e il passaggio della strada al Comune, la società ha ottenuto dal SUAP l’autorizzazione per la segnaletica e ha presentato la SCIA in data 11.10.2023, aprendo l’impianto al pubblico l’11.12.2023. Con ordinanza n. 1 del 18.01.2024 il SUAP ha disposto l’immediata sospensione dell’impianto ai sensi dell’art. 22, comma 6, della L.R. Sicilia n. 28/1999, per assenza dell’autorizzazione del Libero Consorzio all’apertura dei varchi di accesso. La società ha impugnato il provvedimento e, con separato ricorso, la nota del Libero Consorzio che negava la regolarizzazione degli accessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due ricorsi per connessione oggettiva e in parte soggettiva. Quanto al ricorso avverso la nota del Libero Consorzio, il Tribunale rileva che la stessa costituisce mero atto endoprocedimentale, reso su richiesta istruttoria dell’Assessore ai Lavori Pubblici. Solo l’ordinanza del SUAP ha leso in modo personale, attuale e concreto la posizione della società. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse.
Nel merito del ricorso principale, il TAR accoglie la censura di incompetenza. L’art. 14 della L.R. n. 97/1982 riserva all’Assessore regionale il potere di decadenza e revoca, previo accertamento dei presupposti di fatto. Lo stesso decreto autorizzatorio prevede che gli enti intervenuti comunichino l’eventuale perdita dei requisiti e che l’amministrazione proceda alla revoca. Il dirigente del SUAP non era dunque titolare dei poteri esercitati con l’ordinanza, che concretamente sospende l’efficacia del decreto assessoriale.
Il Collegio confuta anche la motivazione fondata sul pericolo per la circolazione. Il regolamento del Libero Consorzio prevede la regolarizzazione degli accessi non autorizzati e sanzioni amministrative, non conseguenze sull’utilizzabilità della strada. Il Comune, appresa la mancata autorizzazione, non poteva agire motu proprio: l’art. 2 della L.R. n. 28/1999 esclude dall’ambito applicativo le vendite di carburanti.
Il TAR precisa infine che il Comune avrebbe potuto soltanto attivare l’amministrazione procedente ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. n. 7/2019. Assorbito ogni altro motivo, il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata. Resta fermo l’onere della società di ottenere i titoli autorizzativi ove l’apertura dei varchi non corrisponda alla valutazione già espressa dal Libero Consorzio. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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