Ordinanza contingibile e urgente annullata per difetto di istruttoria e motivazione (TAR Sicilia n. 2451 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 presuppongono un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari, e un preventivo accertamento delle condizioni concrete fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni. Il potere extra ordinem è escluso quando la situazione sia prevedibile e permanente o quando manchi l’assoluta necessità di un intervento non rinviabile. La sommarietà dell’istruttoria non può tradursi in un ordine dal contenuto indeterminato: la proporzionalità impone prescrizioni puntuali e correlate all’entità del rischio accertato. L’ordinanza che impone un facere generico, descritto solo nella sua finalità, è affetta da difetto di motivazione e di istruttoria ed è illegittima.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un piccolo appezzamento intercluso tra un’altra particella e l’area comune di un fabbricato condominiale, impugnavano l’ordinanza con cui il Sindaco aveva ingiunto di eseguire, sotto la supervisione di un tecnico, tutte le verifiche e i lavori necessari alla messa in sicurezza di un versante, consigliando la realizzazione di una barriera provvisoria e di riferire poi sull’avvenuta eliminazione del pericolo.

Il provvedimento si fondava su un verbale di sopralluogo della protezione civile e su una relazione geologica. I ricorrenti lamentavano l’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, l’indeterminatezza del dispositivo e l’ingerenza in una vicenda tra privati. Il Comune resisteva sostenendo la sussistenza del pericolo e la chiarezza degli adempimenti. In sede cautelare il Tribunale aveva già accolto la domanda per il prospettato difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei caratteri del potere extra ordinem, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 4474 del 2020: l’ordinanza presuppone un pericolo irreparabile e imminente, la provvisorietà degli effetti e la proporzionalità, non essendo ammessa per situazioni prevedibili e permanenti. Il potere di urgenza degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 richiede circostanze eccezionali e impreviste e un accertamento concreto, come ribadito da Cons. Stato, sez. V, n. 190 del 2024.

La Corte sottolinea, con Cons. Stato, sez. V, n. 9846 del 2022, che i presupposti mancano quando il Sindaco possa fronteggiare la situazione con i rimedi ordinari. La sommarietà degli accertamenti non può poi riguardare il quadro giuridico né esonerare dall’esame di tutte le circostanze emerse, secondo il richiamo a TAR Napoli, sez. V, n. 940 del 2024 e a Cons. Stato, sez. V, n. 4767 del 2004.

Nel caso concreto l’amministrazione non ha svolto l’approfondimento necessario a individuare origine ed entità dello smottamento, l’effettivo pericolo di ulteriore crollo e i rimedi conseguenti. Il Collegio rileva la contraddittorietà tra il verbale che dà per avvenuto il crollo dei gabbioni e la relazione del geologo che li definisce integri, con accumulo detritico “modesto” e assenza di segni incipienti di dissesto. Il tecnico ha escluso l’imminenza del pericolo e ha indicato la barriera solo come misura eventuale.

Da qui il duplice vizio: l’istruttoria sommaria e incompleta e l’inadeguatezza delle prescrizioni, consistenti in verifiche non meglio precisate. L’ordine impartito non è un adempimento puntuale, ma un facere generico descritto solo nella finalità. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione; le spese seguono la soccombenza del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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