Cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale sul nulla osta tardivo (TAR Toscana n. 818 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del provvedimento che soddisfa pienamente la pretesa dedotta in giudizio determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse a una pronuncia di annullamento. In tale ipotesi il giudice amministrativo non è tenuto a pronunciarsi sul merito del ricorso, ma conserva il potere di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La circostanza che l’amministrazione abbia assentito lo stesso progetto in precedenza negato, senza contestare la ricostruzione normativa del ricorrente, integra gli estremi della soccombenza virtuale e giustifica la condanna alla refusione delle spese e al rimborso del contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Parco Nazionale Arcipelago Toscano il nulla osta per la posa in opera di una recinzione in rete metallica plastificata, alta due metri e sostenuta da pali in legno di castagno, sul terreno di sua proprietà nel Comune di Rio. Nell’istanza precisava che la recinzione serviva a delimitare la proprietà e a sostituire in parte una preesistente struttura installata dal Demanio dello Stato.

L’Ente Parco respinse la richiesta con un atto di diniego, ritenendo l’intervento in contrasto con la legge n. 394/1991, con il d.P.R. 22 luglio 1996 e con il Piano del Parco. Il ricorrente impugnò il provvedimento davanti al TAR Toscana, lamentando la violazione delle Norme Tecniche di Attuazione, che a suo avviso consentivano la recinzione per ragioni di sicurezza. Nel corso del giudizio l’Ente Parco rilasciò un nuovo nulla osta, assentendo lo stesso intervento già negato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la costituzione dell’amministrazione, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Ente Parco rilasciato il nulla osta n. 110 del 10 maggio 2023 su nuova istanza relativa al medesimo progetto presentato nel 2021. L’amministrazione non ha replicato né contestato tale dichiarazione.

Su questa base il Tribunale accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere, risultando pienamente soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio. Il venir meno dell’interesse a una pronuncia di annullamento preclude l’esame del merito dei motivi di ricorso.

Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale e le liquida in parte compensandole e in parte ponendole a carico dell’amministrazione resistente. La decisione si fonda su un dato non contestato ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.: il nulla osta del 2023 assentiva lo stesso progetto già presentato nel 2021, avvalorando così la ricostruzione ermeneutica delle NTA del Piano del Parco prospettata dal ricorrente.

L’Ente Parco è pertanto condannato alla parziale refusione delle spese, liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge e somme corrisposte a titolo di contributo unificato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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