Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Molise n. 325 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario del lavoro che abbiano accertato il diritto del docente precario al beneficio della carta elettronica del docente e condannato l’amministrazione al pagamento della relativa somma. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 335/2024 del 5.12.2024, ha accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, a conseguire il beneficio della carta del docente per un importo complessivo di € 2.000,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.
Il giudice del lavoro ha fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023, che ha esteso il beneficio ai docenti supplenti che abbiano svolto servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento. Passata in giudicato la sentenza, la docente ha proposto ricorso al TAR Molise per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR verifica in primo luogo i presupposti dell’azione di ottemperanza. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 4.06.2025. La sentenza era stata peraltro notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già in data 5.12.2024.
Sul punto il Collegio richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: la norma novellata richiede che i provvedimenti siano rilasciati in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione del titolo giudiziale adottate dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Il TAR afferma poi che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato: la somma di € 2.000,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
In conformità alla richiesta della ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà attivarsi, dietro istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di 40 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in € 750,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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