Inammissibili i quesiti del Comune sulla servitù di elettrodotto su beni demaniali (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 177 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I pareri resi dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 richiedono la sussistenza di requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione esterna spetta all’ente territoriale, mentre quella interna compete esclusivamente all’organo rappresentativo dell’ente, ossia al Sindaco, ex art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000; non è ammissibile l’istanza sottoscritta da un dirigente di servizio. Sotto il profilo oggettivo, è necessaria la compresenza di tre requisiti: inerenza alla contabilità pubblica, intesa in senso dinamico come disciplina di limiti e divieti funzionali al contenimento della spesa; generalità e astrattezza del quesito, con esclusione di valutazioni su fatti gestionali specifici; assenza di interferenza con funzioni giurisdizionali.
Il Fatto
Il Comune di Pesaro chiedeva alla Sezione regionale di controllo per le Marche un parere sulla disciplina applicabile alla costituzione di una servitù di elettrodotto su beni del demanio comunale. In particolare, l’ente intendeva definire il corrispettivo dovuto dal proprietario di un impianto agrivoltaico per il passaggio di un cavidotto interrato, chiedendo se trovasse applicazione il solo art. 18 della legge regionale Marche n. 19/1988 ovvero anche i criteri indennitari di cui all’art. 17, nonché quali fossero i criteri di valorizzazione delle superfici e delle fasce di rispetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ritenuto sussistente la legittimazione soggettiva esterna, provenendo l’istanza da un Comune, ente territoriale espressamente contemplato dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Ha invece rilevato criticità quanto alla legittimazione soggettiva interna, poiché l’istanza risultava sottoscritta dal dirigente di servizio e non dal Sindaco, unico organo titolare della rappresentanza legale dell’ente; la funzione consultiva non può essere esercitata da organi burocratici o gestionali.
Il profilo oggettivo è stato giudicato assorbente. La questione non è riconducibile alla contabilità pubblica, perché verte sull’interpretazione di norme sostanziali relative alle servitù di elettrodotto e alla gestione patrimoniale, con il profilo finanziario ridotto a mero effetto derivato. La Sezione ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Autonomie, secondo cui la linea di confine si colloca tra norme che pongono limiti strumentali al contenimento della spesa e norme con meri riflessi finanziari.
Difetta inoltre il requisito della generalità e astrattezza: i quesiti risolvono una concreta vicenda amministrativa, orientata all’assunzione di determinazioni gestionali già definite nei loro elementi essenziali, rischiando una forma di cogestione dell’attività amministrativa. Da ultimo, la Corte ha ravvisato il pericolo di interferenza con altre giurisdizioni: la questione è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario, per i diritti patrimoniali, e del giudice amministrativo, per la gestione del patrimonio pubblico. La funzione consultiva non può prefigurare soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.