Cessazione della materia del contendere e satisfattività piena della pretesa (TAR Abruzzo n. 287 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere dichiarata quando il ricorrente ha ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente. La cessazione postula un accertamento nel merito della pretesa avanzata e la piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione. In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.
Il Fatto
Nell’ambito del c.d. Decreto Flussi 2021, una società faceva richiesta di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato per alcuni cittadini stranieri, tra cui il ricorrente. Il nulla osta veniva rilasciato e trasmesso all’Ambasciata italiana; il lavoratore otteneva il visto di ingresso ed entrava regolarmente in Italia. Sopravvenuta la liquidazione giudiziale della società datrice, il lavoratore tentava invano di contattarla e chiedeva alla Prefettura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, invocando le circolari ministeriali che prevedono tale esito in caso di impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno per causa non imputabile al lavoratore.
La Prefettura comunicava la revoca del nulla osta e del visto, già disposta in via telematica a seguito della procedura concorsuale. Il lavoratore impugnava il provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la domanda cautelare era stata accolta con ordinanza che ravvisava il fumus boni iuris del gravame, con particolare riferimento alla violazione della circolare n. 3836 del 2007: il ricorrente era entrato con valido visto e, poi, per causa a lui non riconducibile, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno.
A seguito dell’ordinanza, l’amministrazione annullava la revoca del nulla osta e convocava il ricorrente dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la conclusione del procedimento. Parte ricorrente dichiarava quindi di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
Il Tribunale ritiene acclarato che la pretesa sostanziale è stata completamente soddisfatta nelle more del giudizio e che la richiesta di parte comporti la dichiarazione di cessazione. Accertata la piena satisfattività degli adempimenti posti in essere dall’amministrazione relativamente al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la cessazione della materia del contendere va dichiarata.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la cessazione è pronunciabile quando il ricorrente ha ottenuto il bene della vita atteso, si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse e postula un accertamento nel merito della pretesa, con la precisazione che, in mancanza di accordo, il giudice procede all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese.
Il Tribunale conferma quindi l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, già accolta provvisoriamente, rinviando la liquidazione delle competenze del difensore a separato provvedimento. Dispone l’integrale compensazione delle spese, in considerazione del sollecito adempimento dell’amministrazione e della richiesta di parte.
Nota della Redazione
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