Budget sanitario tra vincoli regionali e natura vincolata della contrattazione (TAR Sicilia n. 2436 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contrattazione del budget tra azienda sanitaria e struttura accreditata è attività vincolata, perché condizionata al rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio. La natura autoritativa e discrezionale dell’attività programmatoria regionale non consente di sindacare in questa sede le scelte di allocazione delle risorse, se non nei limiti dell’eventuale illegittimità del decreto assessoriale presupposto. L’illegittimità derivata non è deducibile quando il provvedimento presupposto sia stato autonomamente impugnato e la domanda di annullamento sia stata rigettata. La sottoscrizione del contratto di budget impegna la struttura ai sensi dell’art. 1372 c.c. e non consente di sottrarsi agli obblighi assunti lamentando una valutazione organizzativa inadeguata. L’omesso monitoraggio e la mancata consegna della scheda tecnica costituiscono mere irregolarità prive di incidenza sulla legittimità del budget.
Il Fatto
La struttura sanitaria ricorrente, accreditata e convenzionata con il servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di laboratorio di analisi cliniche, ha impugnato il contratto di assegnazione del budget per l’annualità 2019 e gli atti connessi. Ha chiesto altresì il riconoscimento del diritto a un budget corretto e a una effettiva premialità, oltre al risarcimento dei danni.
Il ricorso muove dall’asserita illegittimità del D.A. n. 2087/2018, che ha determinato gli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato e assegnato il 95% dell’aggregato provinciale per branca secondo il criterio del budget storico. La ricorrente ha dedotto nove motivi, dalla violazione della concertazione con le associazioni di categoria ai profili di trasparenza e par condicio. Si sono costituite l’azienda sanitaria provinciale e l’Assessorato regionale della salute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, estraneo alla controversia sulla contrattazione, vertente non sui decreti presupposti ma sugli atti applicativi. Nel merito, il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Il nucleo argomentativo è la riconosciuta natura vincolata della contrattazione, necessariamente condizionata dal rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio. Il Collegio richiama sul punto la propria sentenza n. 876 del 4 marzo 2024. L’attività programmatoria regionale è espressione di discrezionalità autoritativa, volta a contemperare l’interesse alla salute pubblica con la razionalizzazione e il contenimento della spesa.
Quanto alla dedotta illegittimità derivata, il Tribunale rileva che il giudizio promosso avverso il D.A. presupposto si è concluso con il rigetto della domanda di annullamento, come da sentenza del TAR Sicilia, Palermo, n. 487/2024, che annovera tra i ricorrenti lo stesso consorzio. La censura non può quindi trovare ingresso in questa sede.
Sui restanti motivi, il settimo è infondato: è onere del soggetto che sottoscrive il contratto verificare di possedere le competenze e l’idoneità organizzativa per eseguire le prestazioni, essendo l’accordo fonte delle reciproche obbligazioni ex art. 1372 c.c.. La censura sull’omesso monitoraggio è infondata, trattandosi di adempimento che non incide sulla legittimità dei budget, determinati su rigidi parametri regionali. La mancata consegna della scheda tecnica è qualificata come mera irregolarità, non refluente sulla legittimità dell’atto.
Il rigetto dell’istanza caducatoria comporta quello della domanda risarcitoria, per difetto del presupposto dell’illiceità della condotta. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.