Ottemperanza al giudicato sul beneficio della carta docente (TAR Lombardia n. 92 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal giudicato e la condanna a dare completa esecuzione al titolo, ove l’inadempimento risulti documentato e non contestato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, deve essere decorso infruttuosamente prima di adire il giudice dell’ottemperanza. Qualora l’Amministrazione permanga inerte, il giudice nomina un Commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi; la nomina di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non comporta liquidazione di compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 16 febbraio 2024 che le riconosce il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso, con condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento di € 500 per ogni anno, oltre rivalutazione.
Il titolo è stato notificato il 27.02.2024, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato e sono decorsi infruttuosamente i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR di condannare l’Amministrazione a dare integrale esecuzione, per la parte relativa all’ottenimento della carta docente, e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il thema decidendum riguarda l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
Il Collegio rileva che la pretesa fatta valere dalla ricorrente è adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. La costituzione formale dell’Avvocatura distrettuale dello Stato non ha quindi introdotto difese sul punto.
Su queste basi il ricorso è ritenuto fondato e merita accoglimento. L’Amministrazione deve essere condannata a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza del Tribunale, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Tribunale scandisce poi i tempi dell’eventuale fase sostitutiva. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato.
Il Commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture competenti. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, il Collegio precisa che non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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