Responsabilità contabile del RUP per sottostima dolosa del materiale ferroso (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 18 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile unico del procedimento che ometta ogni stima preventiva della quantità e del controvalore unitario del materiale ferroso da sgomberare, rimettendone la determinazione all’operatore economico affidatario, risponde a titolo doloso del danno erariale, avendo consapevolmente anteposto l’indebito profitto del privato al pregiudizio economico dell’ente. Integra danno erariale il minor introito conseguente alla sottostima del valore del materiale, da quantificare al valore di mercato per tonnellata. Il Commissario ad acta che disponga lo sgombero dei compendi per ragioni di salubrità e in esecuzione di un accordo di programma non risponde del danno quando la condotta antigiuridica si annidi esclusivamente nella fase di affidamento presidiata dal responsabile unico del procedimento. La colpa grave è esclusa quando l’agente si sia fondato sui pareri di regolarità tecnico-contabile resi dall’apparato e la criticità abbia natura tecnica.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sicilia ha citato a giudizio due convenuti per il risarcimento di un danno erariale di euro 47.738,36 in favore dell’Ente di Sviluppo Agricolo. Il pregiudizio derivava dal maggior costo sostenuto dall’ente per remunerare i servizi di sgombero di capannoni industriali affidati a una ditta, in forza di due determinazioni di Commissario ad acta, nelle quali il valore del materiale ferroso ritirato sarebbe stato sottostimato.

Il danno era contestato in via principale, solidalmente, a titolo di dolo; in subordine, a titolo di colpa grave con ripartizione del pregiudizio. Il responsabile unico del procedimento aveva svolto tali funzioni in entrambe le procedure; il Commissario ad acta aveva adottato le determinazioni di affidamento. Entrambi hanno resistito, eccependo la legittimità del proprio operato e l’insussistenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, qualificando l’ente come persona giuridica di diritto pubblico e ravvisando la finalità pubblica delle risorse, criterio dirimente ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ. e dell’indirizzo delle Sezioni Unite n. 1779/2022.

Nel merito, la metodologia del requirente è stata ritenuta corretta, con rettifiche di calcolo: la componente ferrosa è stata rideterminata in 152,65 tonnellate per il primo affidamento e in 276 tonnellate per il secondo, al valore di 120 euro per tonnellata. Il Collegio ha respinto le difese del responsabile, rilevando che i verbali congiunti richiamavano in modo stereotipato parametri di stima in realtà assenti e che le modifiche alle offerte, consistenti nel riconoscimento del diritto di ritenzione del materiale ferroso, costituivano inammissibili variazioni dell’offerta, in violazione dei principi di concorrenzialità. Il danno è stato rideterminato in euro 39.323,67.

La condotta del responsabile è stata qualificata inequivocamente dolosa, perché posta in essere con la consapevolezza del controvalore del materiale e con il fine di garantire un indebito profitto all’affidatario, condotta peraltro reiterata nel secondo affidamento. Non giova al convenuto il richiamo ai pareri di regolarità, poiché essi non valgono a scriminare una condotta dolosa.

Quanto al Commissario ad acta, il Collegio ha escluso il concorso doloso, non ravvisando alcun collegamento tra la sua persona e il disegno antigiuridico, annidatosi nella fase di svolgimento delle procedure presidiata dal responsabile. Le determinazioni di sgombero, adottate in esecuzione dell’accordo di programma e per ragioni di salubrità, sono state ritenute legittime ai sensi del D.A. n. 68/GAB e dell’art. 184 d.lgs. 152/2006. La colpa grave è stata esclusa in ragione dei pareri resi dall’apparato e della natura tecnica delle criticità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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