Applicabile l’art. 53 d.lgs. 165/2001 ai medici dirigenti in esclusiva (Corte dei Conti Sez. II App. n. 97 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di svolgere incarichi retribuiti non autorizzati, sancito dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, si applica anche ai dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi quelli in regime di esclusività ai sensi dell’art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992. Tali dipendenti non rientrano nella categoria dei “dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali”, richiamata dall’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, poiché l’esercizio dell’attività extraistituzionale è subordinato a una specifica opzione accolta dall’amministrazione di appartenenza. In caso di attività svolta senza autorizzazione, il medico è obbligato a versare i compensi percepiti all’amministrazione, configurandosi un illecito amministrativo-contabile. L’applicabilità dell’art. 53 non esclude la concorrente applicazione dell’art. 72 della legge n. 448/1998, trattandosi di norme con contenuto e sanzioni diverse. Infine, il potere riduttivo ex art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, non può essere esercitato nei casi di illecito arricchimento del dipendente.
Il Fatto
Una dirigente medico dell’ASL, avendo optato per il regime di lavoro esclusivo, aveva continuato a svolgere attività libero professionale presso una struttura sanitaria privata senza la prescritta autorizzazione. La Procura contabile ne aveva chiesto la condanna per dolo, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, al pagamento dei compensi percepiti. Il giudice di primo grado, pur condannando la dirigente per colpa grave, aveva applicato l’art. 72 della legge n. 448/1998 e ridotto l’importo, ritenendo l’art. 53 non applicabile ai medici. La dirigente aveva proposto appello, contestando sia l’applicabilità delle norme sia la sussistenza della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha preliminarmente chiarito che la mancata impugnazione da parte della Procura non vincola il giudice d’appello, che può confermare la sentenza su basi normative diverse, nel rispetto del petitum e della causa petendi, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Nel merito, il Collegio ha affermato l’applicabilità dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 anche ai dirigenti medici. Essi, infatti, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto, che include le aziende del Servizio sanitario nazionale, e non possono essere assimilati ai dipendenti per i quali una norma speciale consente l’attività libero professionale in via automatica. Per i dirigenti sanitari in regime di esclusività, l’attività esterna è consentita solo a seguito di espressa opzione accolta dall’amministrazione: in assenza di autorizzazione, l’attività svolta integra un illecito amministrativo-contabile. La Corte ha precisato che l’art. 53 e l’art. 72 della legge n. 448/1998 possono coesistere, poiché prevedono sanzioni diverse.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha confermato la sussistenza della colpa grave. La dirigente, pur avendo avviato il procedimento per il ripristino dell’esclusività, si era disinteressata del suo esito, continuando a svolgere attività esterna e percependo i compensi, nonché i maggiori emolumenti derivanti dal nuovo regime. La mancata comunicazione della delibera di presa d’atto, la pubblicità dell’attività e la sua regolare fatturazione sono state ritenute irrilevanti a escludere la negligenza, non avendo l’amministrazione l’onere di vigilare su attività non autorizzate.
Infine, la Corte ha escluso l’applicabilità del potere riduttivo previsto dalla legge n. 1/2026, ravvisando un illecito arricchimento in capo alla dirigente, circostanza che la norma espressamente esclude dall’esercizio del potere. L’appello è stato quindi respinto, con conferma della condanna e condanna dell’appellante alle spese.
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Nota della Redazione
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