Cessazione della materia del contendere e spese legali nel ricorso all’ABF (ABF Collegio di Bari n. 1081 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, quando sopravviene la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale attinente ai servizi bancari e finanziari, le spese di assistenza professionale non sono di regola dovute e la relativa domanda non può trovare accoglimento. Le spese devono peraltro essere state chieste già nel reclamo. Costituisce eccezione al principio l’ipotesi in cui l’intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall’intermediario resistente.
Il Fatto
Il ricorrente, contitolare con la moglie di un conto corrente intrattenuto con l’intermediario, espone che la coniuge è stata vittima di una truffa telefonica nel corso della quale è stata indotta a scaricare sul telefono un’app malevola. A seguito di tale installazione venivano eseguiti sette bonifici istantanei per un totale di € 16.485,00, a fronte di trentaquattro tentativi.
Il ricorrente riferisce che la banca ha riconosciuto la natura fraudolenta della vicenda, rimborsando € 14.510,00, e chiede la restituzione della restante somma di € 1.975,00, oltre agli interessi legali dal giorno dell’addebito e alle spese legali. L’intermediario, costituitosi, sostiene che i ricorrenti hanno scaricato sul device, al di fuori dei canali ufficiali, un’applicazione di controllo da remoto che ha consentito ai truffatori di disporre in autonomia i bonifici; afferma che le operazioni sono state autorizzate tramite autenticazione forte e di aver già rimborsato € 14.510,00. In ottica conciliativa dichiara di aver provveduto al rimborso della somma residua di € 1.995,00, comprensiva delle spese per la presentazione del ricorso, e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio prende atto della dichiarazione, datata 02/12/2025, con la quale il ricorrente confermava la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per l’esame della richiesta di rimborso delle spese legali avanzata in sede di ricorso. In quella sede il ricorrente allegava la quantificazione delle spese, producendo la relativa nota spese.
Il Collegio rileva anzitutto un profilo di ordine formale: le spese legali erano state domandate nel ricorso senza una quantificazione espressa e senza documentazione a supporto.
Nel merito, il Collegio dichiara di non volersi discostare dall’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo cui, nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale attinente ai servizi bancari e finanziari, le spese di assistenza professionale, che debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e la relativa domanda non può trovare accoglimento. L’eccezione è costituita dall’ipotesi in cui l’intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico dell’intermediario resistente (richiamata la decisione n. 6174/2016).
Nel caso esaminato non ricorrono i presupposti dell’eccezione. Il Collegio dichiara pertanto in parte cessata la materia del contendere e in parte non accoglie il ricorso, nei sensi della motivazione: la domanda principale risulta superata dal rimborso intervenuto, mentre la richiesta di rifusione delle spese legali resta non accolta.
Nota della Redazione
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