Custodia del PIN e colpa grave dell’utilizzatore nel furto della carta (ABF Collegio di Roma n. 1079 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di pagamento successivo a furto, l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 11/2010 pone a carico dell’intermediario la prova della colpa grave dell’utilizzatore. La produzione dei log informatici con legenda, da cui risulti la corretta autenticazione forte mediante possesso della carta e digitazione del PIN, unitamente al ridotto lasso temporale tra sottrazione e operazione e alla presenza del microchip, integra un quadro presuntivo idoneo a fondare la colpa grave per mancata custodia separata delle credenziali. La scarsa allegazione della dinamica del furto e delle modalità di conservazione del PIN costituisce ulteriore indizio di negligenza. Ne deriva il rigetto della domanda di rimborso, salva l’applicazione della franchigia di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 11/2010 ove richiesta dall’intermediario.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, ha chiesto la condanna dell’intermediario alla restituzione di € 500,00 addebitati sul conto per un prelievo ATM disconosciuto, eseguito con la carta di debito personale dopo il furto della borsa. Secondo la ricostruzione della cliente, due persone si erano introdotte nel negozio e, con una manovra di distrazione, le avevano sottratto la borsa contenente la carta di debito e quella dell’esercizio. Lo stesso giorno erano stati effettuati due prelievi: uno di € 500,00 con la carta personale e uno di € 150,00 con la carta dell’attività.

La ricorrente aveva bloccato la carta, sporto denuncia e presentato reclamo. L’intermediario aveva rimborsato solo l’operazione da € 150,00, riconducibile alla carta dell’esercizio, negando il rimborso del prelievo residuo in quanto autenticato correttamente tramite SCA. Da qui il ricorso all’Arbitro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la fattispecie alla luce dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 11/2010 e del Provvedimento della Banca d’Italia del 5 luglio 2011. L’onere di provare la frode, il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore grava sull’intermediario. La mera regolarità formale dell’autenticazione non è sufficiente; occorre che il prestatore di servizi di pagamento indichi elementi di fatto dai quali desumere, in via presuntiva, la negligenza del titolare.

Nel caso concreto l’intermediario ha prodotto i log informatici con legenda esplicativa, dai quali risulta l’utilizzo del microcircuito e la corretta digitazione del PIN, senza anomalie di importo o frequenza. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, tra cui le decisioni n. 6987/2025, n. 11256/2023 e n. 8848/2022, secondo cui la corretta registrazione e autenticazione delle operazioni, in assenza di errori nella digitazione del codice, fonda una presunzione di colpa grave.

Elemento decisivo è il ridotto lasso temporale tra furto e prelievo: quindici minuti, un arco compatibile con il raggiungimento in auto dell’ATM, ma incompatibile con l’estrazione del PIN mediante tecniche sofisticate o tentativi. La tecnologia EMV non consente l’estrazione del codice se non con mezzi costosi e lunghi. Il Collegio sottolinea inoltre che le due carte sottratte contestualmente sono state utilizzate entrambe in tempi brevissimi, circostanza che rende inverosimile l’ottenimento separato dei rispettivi PIN e conferma la conservazione congiunta di carte e codici.

Quanto alla dedotta destrezza, il Collegio rileva che la borsa era stata lasciata in un retrobottega non chiuso a chiave, in un luogo aperto al pubblico: la sottrazione non richiede particolare abilità e non esclude la colpa. La mancata allegazione delle modalità del furto e della custodia del PIN è essa stessa indice di negligenza, secondo l’orientamento richiamato (Collegio di Palermo, decisione n. 3424/2024; Collegio di Roma, decisione n. 11607/2024).

Infine, il Collegio esamina la richiesta di applicazione della franchigia di € 50,00 ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 11/2010, ma rigetta integralmente il ricorso, non ravvisando alcuna condotta risarcibile a carico dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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