Segnalazioni nei SIC e prova della ricezione del preavviso con presunzioni semplici (ABF Collegio di Bari n. 1084 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle segnalazioni negative nei sistemi di informazione creditizia l’obbligo di preavviso costituisce requisito di legittimità del trattamento per tutte le persone fisiche, anche quando non siano consumatori. L’onere di provare che il cliente sia stato posto in condizione di conoscere l’intenzione dell’intermediario di procedere alla segnalazione grava sul segnalante, poiché il preavviso è atto ricettizio. Non essendo imposto alcun requisito di forma, la prova della ricezione può fornirsi anche mediante presunzioni semplici. In mancanza di coincidenza tra i codici a barre della missiva e quelli delle attestazioni dello spedizioniere, la ricezione può ritenersi provata quando più elementi, letti congiuntamente, la lasciano presumere.
Il Fatto
Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all’Arbitro chiedendo di accertare il proprio diritto alla cancellazione delle segnalazioni negative effettuate a suo carico nei SIC in relazione a un prestito personale. Lamenta l’illegittimità delle segnalazioni sotto il profilo sia sostanziale che formale, per carenza del preavviso.
L’intermediario si costituisce e riferisce di aver chiesto la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza di aprile e giugno 2025, per le quali non aveva reperito la comunicazione di preavviso, ritenendo invece legittime le altre segnalazioni di ritardo. Eccepisce di aver inviato un preavviso nel febbraio 2021, unitamente agli inviti alla regolarizzazione, e di aver comunicato la decadenza dal beneficio del termine. Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla sofferenza e il rigetto del ricorso per il resto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro probatorio. Il ricorrente non produce alcuna visura con il ricorso; solo in sede di repliche allega la visura CRIF già depositata dall’intermediario, dalla quale il prestito risulta «accordato/in essere», con primo ritardo visibile riferito a luglio 2022, un importo scaduto e non pagato e nessuno stato di sofferenza segnalato. Il Collegio rileva poi che la ratio del preavviso è quella di consentire al debitore di evitare la segnalazione onorando il debito in tempo utile.
Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui grava sull’intermediario segnalante dimostrare l’avvenuta ricezione del preavviso, che è atto ricettizio; non essendo imposto alcun requisito di forma, la prova può darsi anche per presunzioni semplici. Viene richiamato il principio del Collegio di Coordinamento n. 4632/2023, secondo cui l’obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento per tutte le persone fisiche, anche non consumatori.
Nel caso concreto l’intermediario produce copia della lettera di preavviso del 3 febbraio 2021 e la documentazione di un servizio di spedizione con tracciatura GPS. Il Collegio applica l’orientamento secondo cui la ricezione è provata quando vi è coincidenza tra i codici a barre delle attestazioni dello spedizioniere e quelli riportati sulla comunicazione. Nel caso di specie i barcode non coincidono e manca il numero del contratto; i flussi di recapito sono due, con date in parte compatibili con quella di emissione del preavviso, e l’indirizzo di spedizione non è contestato.
Il Collegio osserva che non è possibile risalire alla data della prima iscrizione in CRIF e dunque verificare se sia precedente o successiva al preavviso. Richiama quindi l’orientamento che, in mancanza del barcode, ammette la prova per elementi congiunti, quali la molteplicità delle comunicazioni inviate e il pagamento delle rate maggiorate delle spese per ritardo (così il Collegio di Bari n. 11242/2022). Poiché la rendicontazione del finanziamento mostra addebiti per insoluti e interessi di mora sin dal 2019, il Collegio ritiene provata la ricezione del preavviso.
Quanto al profilo sostanziale, la doglianza sulla nuova segnalazione a sofferenza di giugno 2025 è smentita dalla visura, che non riporta alcuna sofferenza. La censura sulla mancata notifica della cessione del credito è infine rigettata, non essendo provata alcuna cessione. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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