Cessazione materia del contendere per tardiva esecuzione del giudicato e spese compensate (TAR Campania n. 1547 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta satisfazione della pretesa azionata dal ricorrente. La circostanza che l’adempimento sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, con condanna dell’amministrazione al pagamento della restante quota in favore del ricorrente. Il giudice amministrativo verifica l’effettività dell’adempimento e dichiara la cessazione senza necessità di nomina del commissario ad acta quando il soddisfacimento risulti documentato.
Il Fatto
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale, Sezione Lavoro e Previdenza, e su una sentenza della Corte d’appello di Salerno. Tali pronunce avevano condannato il Ministero della Salute alla refusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Un precedente provvedimento della stessa Sezione aveva già ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alle pronunce. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione mediante ogni misura utile, inclusa la nomina di un commissario ad acta e la previa quantificazione del dovuto. Costituitosi, il Ministero ha documentato l’avvenuto pagamento della somma complessiva di € 10.842,83, comprensiva delle spese processuali e dei contributi unificati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la documentazione depositata dall’amministrazione e l’ha ritenuta idonea a comprovare l’integrale soddisfacimento della pretesa. Il ricorrente, con note di udienza, ha confermato la natura satisfattiva dell’adempimento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese ad esclusione del contributo unificato già corrisposto, invocando il principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la cessazione, atteso che nel corso del giudizio l’amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa. La decisione si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di sopravvenuta satisfazione dell’interesse sostanziale.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che l’esecuzione intervenuta solo nel corso del giudizio giustifichi la parziale compensazione e la liquidazione della restante quota in dispositivo. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore. La soluzione contempera l’esigenza di non gravare il ricorrente delle spese di un giudizio resosi necessario per l’inerzia iniziale dell’amministrazione e il riconoscimento dell’avvenuto adempimento.
Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679. La sentenza è stata dichiarata esecutiva a cura dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.