Progressione verticale, ottemperanza improcedibile e difetto di giurisdizione sull’inquadramento (TAR Lazio n. 15176 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza al giudicato è improcedibile quando l’amministrazione abbia concretamente realizzato il bene della vita riconosciuto in sede di cognizione, non arrestandosi a un mero simulacro di esecuzione. Il giudice dell’ottemperanza interpreta il comando contenuto nella sentenza sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum, senza poterne ampliare l’oggetto. Non integra elusione del giudicato il provvedimento che disciplina un incarico mai discusso nel giudizio di cognizione: per configurarla occorre che la p.a. eserciti la medesima potestà già illegittimamente esercitata, in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato desumibile dalla sentenza. Le questioni relative all’inquadramento giuridico ed economico successive all’assunzione, nel rapporto di lavoro contrattualizzato, appartengono alla materia dei diritti dei lavoratori e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato la graduatoria finale di una procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente dell’ente locale, lamentando l’erroneo calcolo del punteggio per l’esperienza pregressa. Con una prima sentenza il TAR aveva accolto il ricorso, annullando la clausola dell’avviso e la graduatoria nei limiti di interesse, con vincolo conformativo alla rideterminazione del punteggio. La sentenza è stata confermata in appello ed è passata in giudicato.

In esecuzione, l’amministrazione ha rideterminato il punteggio, inserito la ricorrente tra i vincitori, disposto l’assunzione con decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024, data di decorrenza dei vincitori della procedura. Con un successivo provvedimento ha però stabilito che l’incarico di responsabile di attività di reparto decorresse solo dalla sottoscrizione del contratto individuale, avvenuta il 9 gennaio 2026. Da qui il ricorso per ottemperanza e, in subordine, per l’annullamento di tale determinazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha scrutinato anzitutto la domanda di ottemperanza. Ha richiamato il principio per cui il giudice dell’ottemperanza verifica l’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, affinché l’interessato consegua concretamente l’utilità già riconosciutagli in sede di cognizione, citando Consiglio di Stato sez. III, 22/01/2026, n. 519. L’amministrazione non può limitarsi a una esecuzione formale.

Tale verifica va condotta nel quadro fattuale e giuridico della sentenza da eseguire, mediante una attività di interpretazione del giudicato che il giudice compie esclusivamente sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum. Nel caso concreto, la ricorrente aveva contestato i criteri di attribuzione dei punteggi; l’esecuzione ha corretto il punteggio, inserito la ricorrente tra i vincitori, disposto l’assunzione e riconosciuto la decorrenza dal 16 luglio 2024, come ribadito nel contratto. L’interesse oppositivo oggetto del sindacato è stato così pienamente realizzato, senza letture formalistiche del dispositivo. La domanda di esecuzione è pertanto improcedibile.

Quanto al provvedimento del 19 febbraio 2026, il Collegio ha escluso la configurabilità di una elusione del giudicato. Nel giudizio sulla legittimità della procedura non si era mai discusso dell’assunzione né del conseguente inquadramento, sicché dal dictum non è ricavabile alcun precetto sullo specifico incarico. Per configurare il vizio occorre che la p.a. eserciti la medesima potestà già esercitata illegittimamente, in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato desumibile dalla sentenza.

Il Tribunale ha poi rilevato che, nel rapporto di lavoro contrattualizzato, quanto resta a valle del provvedimento di assunzione rientra nella materia dei diritti dei lavoratori. La questione riguarda l’inquadramento giuridico ed economico dei vincitori, mentre la decorrenza dell’incarico specifico resta elemento marginale. Spetterà al giudice ordinario accertare se l’inquadramento garantito dal 16 luglio 2024, incluso o meno l’incarico conteso, sia corretto alla luce delle disposizioni giuslavoristiche e degli inquadramenti degli altri vincitori.

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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